Come fare perAdempimenti

Calzaturieri piccola industria, erogazione della prima tranche degli arretrati contrattuali

di Antonio Carlo Scacco

  • Quando Ottobre 2022

  • Cosa scade Erogazione prima tranche arretrati contrattuali

  • Per chi Aziende che applicano il CCNL Calzaturieri piccola industria ed avevano utilizzato la clausola di salvaguardia

1L'adempimento in sintesi

Con lettera del 14 gennaio 2022, Uniontessile Confapi aveva deciso di attivare nei confronti delle OO.SS. Filctem/Femca/Uiltec, firmatarie dell'Accordo del 24 gennaio 2020, la clausola di salvaguardia prevista dall'art.82 del CCNL. In base a tale clausola, in sostanza, le aziende potevano continuare ad erogare i vecchi minimi retributivi riconoscendo gli aumenti (decorrenti dal 1 febbraio 2022) solo a partire dal 1 settembre 2022. Le aziende che hanno ritenuto di applicare tale clausola (si ricorda che tali aziende dovevano procedere a comunicare ai dipendenti la volontà di dare applicazione alla clausola tramite comunicato aziendale, da esporre nella bacheca aziendale), dal 1 settembre applicano i minimi aggiornati e saranno tenute ad erogare, a partire dal mese di ottobre 2022, la prima tranche (ne sono previste complessivamente due) degli arretrati maturati nel periodo febbraio- agosto 2022.
Attenzione: l'Accordo in esame proroga, in via del tutto eccezionale ed ai soli fini della vigenza contrattuale, la validità sia della parte normativa che della parte economica del C.C.N.L. Uniontessile Confapi di ulteriori 12 mesi, con scadenza alla data del 31 marzo 2024. L'Accordo inoltre ha abrgato la clausola di salvaguardia di cui all'art. 82 del vigente C.C.N.L.

2Soggetti interessati

Sono i datori di lavoro che applicano il CCNL Calzaturieri piccola industria (codice CNEL D018) e l'Accordo stipulato il 6 settembre 2022 tra:
- Uniontessile Confapi;
e
- Filctem - Cgil;
- Femca - Cisl;
- Uiltec - Uil.

3Come adempiere

Come anticipato con il mese di ottobre e novembre 2022 le aziende che hanno ritenuto di applicare la clausola di salvaguardia dovranno erogare gli arretrati maturati nel periodo febbraio - agosto 2022 in due rate di eguale importo, la prima nel mese di ottobre 2022 e la seconda nel mese di novembre successivo.
Di seguito i minimi retributivi in vigore al 1 febbraio 2022 e le differenze rispetto ai vecchi minimi.

(*) In base alla nota operativa diffusa da CONFAPI Uniontessile, parte di tali minimi potevano essere erogati con la specifica voce retributiva "acconti futuri aumenti". Sulla applicazione di tale clausola si vedano, per ulteriori particolari, l'adempimento n. 5/2022.
Attenzione: la erogazione degli arretrati spetta solo ai lavoratori in forza alla data del 1 settembre 2022.
Inoltre gli importi erogati non danno luogo ad alcun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il T.F.R., già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1 febbraio 2022 - 31 agosto 2022.
Attenzione: tale regola subisce una parziale eccezione in caso risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel periodo settembre 2022 - novembre 2022. In questo caso l'importo degli arretrati sarà corrisposto integralmente dedotto quanto eventualmente già percepito e sarà considerato utile ai fini della determinazione della quota annua di T.F.R..
Gli importi spettanti a titolo di arretrato sono inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/ riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo di cui sopra. Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell'orario convenuto nel contratto individuale. Gli importi sono suddivisibili per quote mensili ed a tale proposito si considera utile come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Esempi
Lavoratore 5 livello in servizio al 1 settembre 2022. Dovrà ricevere arretrati pari a 27,28 x 8 = euro 218,24 di cui la prima rata, pari a euro 109,12 dovrà essere erogata con le competenze di ottobre 2022.
Lavoratore 3 livello entrato in servizio il 18 marzo 2022 ed in forza al 1 settembre 2022. Dovrà ricevere arretrati pari a 24,28 x 5 = euro 121,40 di cui 60,70 con le competenze del mese di ottobre. Si noti che il mese di marzo non rientra nel computo perché con frazione di mese inferiore a 15 giorni.
Lo stesso lavoratore di 3 livello di cui sopra ma ipotizzando che il relativo contratto di lavoro sia un part time al 70%. In tal caso si procede al riproporzionamento: al lavoratore saranno erogati arretrati per euro 121,40 x 0,7 = 84,98, dei quali la metà sarà corrisposta con la retribuzione di ottobre 2022.

4La previdenza integrativa

La previdenza integrativa dei lavoratori delle aziende che applicano il CCNL Calzaturieri piccola industria è affidata a Fondapi, il fondo negoziale di categoria istituito con accordo del 20 gennaio 1998. Il Fondo opera in regime di contribuzione definita, pertanto l'importo della pensione complementare è determinato dai contributi versati e dai rendimenti della gestione. Il lavoratore può ottenere anticipazioni fino al 75% per malattia, in ogni momento; fino al 75% per acquisto/ristrutturazione prima casa, dopo 8 anni; fino al 30% per altre cause, dopo 8 anni. Può inoltre ottenere il riscatto parziale o totale per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso ‒ secondo le condizioni previste nello Statuto. Infine può ottenere la rendita integrativa temporanea (cd. RITA).
Destinatari
Il Fondo è rivolto ai lavoratori per i quali è prevista l'adesione contrattuale per effetto del versamento del contributo stabilito nel CCNL nonché ai familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 TUIR dei lavoratori iscritti. Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione.
CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE: è pari all' 1,60% calcolata sull'"elemento retributivo nazionale" (Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. I soggetti fiscalmente a carico hanno la facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione). I lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 versano interamente il TFR maturato mensilmente.
CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AZIENDA: dal 1° gennaio 2021 la aliquota contributiva a carico dell'Azienda è incrementata dello 0,10% (CCNL UNIONTESSILE, accordo di rinnovo del 14 gennaio 2020). E' calcolata sull' "elemento retributivo nazionale" ed è pari all'1,90%.
Il versamento dei contributi avviene con cadenza bimestrale e consiste in unico bonifico bancario, il cui importo deve coincidere esattamente con il totale presente nella corrispondente distinta di contribuzione, omnicomprensivo delle quote di iscrizione (ove presenti ) e delle contribuzioni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice

  1. 1. L'adempimento in sintesi
  2. 2. Soggetti interessati
  3. 3. Come adempiere
  4. 4. La previdenza integrativa