Quattordicesima mensilità nel ccnl turismo
La disposizione contrattuale in questione, così come evidenziato dal lettore, prevede che “a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati”. Attenendosi al dato letterale, si evince che le Parti firmatarie del contratto abbiano inteso escludere, tra gli emolumenti fissi ricorrenti, solo “gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati”. Ne deriva che ogni altro emolumento fisso spettante al lavoratore debba essere ricompreso nell’importo della quattordicesima. Tale lettura trova una ulteriore conferma dalla espressa previsione di far concorrere alla quattordicesima gli “eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati”. Questo passaggio dell’articolo 184 sembra essere una norma di chiusura residuale che ricomprende qualunque altra voce retributiva fissa, a prescindere dalla sua denominazione. Resta salvo il caso in cui nell’accordo individuale tra le parti sia stato pattuito che l’elemento retributivo di miglior favore riconosciuto al lavoratore (esempio: il superminimo individuale) non debba concorrere alla determinazione della mensilità aggiuntiva.