Lavoro dei disabili e computo dei dipendenti in Lombardia
Per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non possono occupare l'intera percentuale di lavoratori disabili stabilita dalla quota di riserva prevista dalla legge 68/99, per le speciali condizioni della loro attività, l'articolo 5 della stessa legge, come modificato dalla legge 106/2011 prevede la possibilità di richiedere l'esonero parziale dall'obbligo di queste assunzioni a fronte del versamento di un contributo al “Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità”, per ciascuna unità non assunta. Destinato alle politiche attive regionali per l'inserimento dei lavoratori disabili, questo versamento deve essere fatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle Regioni.
Il comma 2, dello stesso articolo 5, della legge 68/99, introduce una procedura semplificata di esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni per i quali il tasso di premio ai fini Inail sia almeno pari al 60 per mille. In particolare, a questi datori di lavoro sarà sufficiente produrre un'autocertificazione, per attestare l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo su cui calcolare le quote di riserva.
L'interpretazione della norma non è stata finora chiara ed univoca. In particolare, non è chiaro se l'esonero dal computo per la determinazione dell'obbligo di riserva determini anche l'esonero dall'obbligo del relativo versamento del contributo sostitutivo. Pertanto, unitamente ad altre Regioni, la Lombardia ha avanzato formale richiesta di chiarimenti sull'applicazione di questa norma al ministero del Lavoro, che non ha mai risposto.
Riprendendo il contenuto di una Faq pubblicata sul sito istituzionale, con nota n. 16522/2013 indirizzata a Confindustria, il ministero del Lavoro ha specificato che la norma costituisce «una ipotesi di esclusione dalla base di computo», senza però chiarire l'eventuale sussistenza dell' obbligatorietà del relativo contributo esonerativo.
In conformità ai chiarimenti espressi della direzione regionale del Lavoro, con nota prot.1217/2014, il 29 gennaio 2014, la Regione Lombardia con nota 15 gennaio 2015, ha trasmesso una comunicazione ai competenti uffici provinciali, con valore di indirizzo, con cui precisa che l'ipotesi di esonero in esame non esenta il datore di lavoro interessato dall'obbligo del contributo esonerativo all'apposito Fondo, definendone le relative modalità di calcolo.
La comunicazione di Regione Lombardia non ha fermato la proliferazione di differenti interpretazioni anche da parte degli stessi uffici provinciali competenti a certificare l'ottemperanza delle aziende rispetto all'obbligo assunzionale ex legge 68/99, dando luogo anche a diversificate conclusioni in sede ispettiva. Questa situazione ha spinto l'Upi (Unione Province d'Italia) a sottoporre richiesta di interpello al ministero del Lavoro.
In attesa della definizione della citata richiesta di interpello, con nota del 16 luglio 2014, lo stesso Ministero ha formulato una seconda risposta interlocutoria rivolta alla sola Confindustria, con cui ha consentito la sospensione dell'obbligo del contributo esonerativo.
Pertanto, anche sollecitata dalla direzione regionale del Lavoro con nota n. 411028 del 16 ottobre 2014, al fine di evitare difformità di comportamenti, Regione Lombardia ha esteso l'indirizzo ministeriale all'intero territorio regionale, indicando che l'esclusione dalla base di computo dei lavoratori per i quali il tasso di premio ai fini Inail sia almeno pari al 60 per mille possa essere effettuata senza operare alcun corrispondente versamento nei confronti del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, in via del tutto transitoria e in attesa della definizione della richiesta di interpello.