Previdenza

Percorso differenziato per il posto di lavoro

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di Gianni Bocchieri

L’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità (Did) al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Dalla Did sono esonerati i beneficiari di pensione di cittadinanza, quelli già titolari di pensione diretta o di età pari o superiore a 65 anni e i componenti del nucleo familiare con disabilità, che possono però manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro.

La Did può essere resa personalmente attraverso la piattaforma informatica, tramite i patronati convenzionati o tramite i centri per l’impiego (Cpi). Entro 30 giorni dal riconoscimento del reddito, gli stessi Cpi dovranno convocare il beneficiario e i componenti il nucleo familiare che siano disoccupati da non più di due anni o che abbiano meno di 26 anni, o siano ancora beneficiari di Naspi o di altro ammortizzatore sociale o che lo siano stati da non più di un anno. Dunque per chi farà domanda da domani, tenuto conto che il reddito dovrebbe essere erogato da aprile, la convocazione dovrebbe scattare da maggio.

Devono essere convocati dai centri anche i beneficiari che negli ultimi due anni abbiano sottoscritto con loro il patto di servizio già previsto dal decreto di riordino dei servizi all’impiego e delle politiche attive del lavoro (decreto legislativo 150/2015). Per i beneficiari di Rdc, questo stesso patto di servizio assume la denominazione di patto per il lavoro e può essere stipulato anche presso gli operatori privati accreditati dalle Regioni.

Il patto per il lavoro impegna i beneficiari del reddito a una serie di impegni il cui mancato rispetto comporta l’attivazione di sanzioni differenziate e crescenti, a seconda degli inadempimenti, riprendendo i meccanismi di condizionalità già operativi per il mantenimento della Naspi o di altri ammortizzatori sociali, seppure con penalizzazioni più marcate già alla prima inadempienza. Tra questi impegni, c’è l’obbligo di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro (secondo un emendamento approvato al Senato, e che diverrà operativo con la conversione in legge del Dl 4/2019, l’impiego dovrà prevedere una retribuzione di almeno 858 euro).

Per i beneficiari che hanno invece bisogno di aiuti più complessi e multidimensionali, è prevista la sottoscrizione di un patto per l’inclusione sociale con i servizi sociali del Comune, che devono coordinarsi con i centri per l’impiego e gli altri servizi territoriali (ad esempio i servizi sanitari), per fornire le risposte codificate nello stesso patto. Anche in questo caso sono previste sanzioni progressive fino alla perdita del reddito in caso di inosservanza degli obblighi assunti.

Sia i firmatari del patto per il lavoro, sia quelli del patto per l’inclusione sociale sono tenuti a partecipare a progetti di pubblica utilità a titolarità dei Comuni, da svolgersi presso il medesimo comune di residenza, per un numero di ore compatibili con gli impegni previsti dai due patti non inferiori a 8 ore settimanali elevabili fino a un numero massimo di 16 ore con il consenso di entrambe le parti. La mancata adesione a questi progetti comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i Comuni abbiano provveduto ad attivarli e a comunicarne la presenza sulle apposite piattaforme informatiche.

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