Rapporti di lavoro

Tfr in busta paga: la tassazione della Quir

di Paola Sanna

L'opzione di richiedere l'erogazione della quota di Tfr nel Lul mensile unitamente alle altre spettanze del periodo di paga, porta il dipendente a sostenere una tassazione diversa poiché le regole che determinano l'imposta dovuta sul Tfr sono diverse da quelle che generano quella dovuta sulla Quir.
Le somme erogate a titolo di Tfr rientrano, dal punto di vista fiscale, tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR (DPR n. 917/1986) in quanto redditi che “(…) derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
Il fatto che tali somme maturino anno per anno e vengano corrisposte in un momento successivo al contribuente (di norma in coincidenza con la cessazione del rapporto di lavoro) determina la loro esclusione dalla tassazione cosiddetta “ordinaria” e l'applicazione di una particolare modalità di “tassazione separata” prevista dall'articolo 19 del TUIR.


La tassazione della Quir
Per espressa previsione dell'articolo 4 comma 2 del DPCM 20 febbraio 2015, n. 29 di attuazione della disciplina del TFR in busta paga, introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, “...ai fini dell'imposta sul reddito di lavoro dipendente,la QU.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria...... Per l'applicazione della tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR, la QU.I.R. non è considerata ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta per la tassazione del TFR”.
Questo aspetto è uno tra quelli che pone maggiori criticità nella valutazione dell'efficacia della nuova scelta eventualmente operata dal lavoratore. Superata la soglia dei 15.000 euro di reddito imponibile a cui si lega l'aliquota di tassazione minima del 23%, le quote della QU.I.R. erogate sono assoggettate ad un'aliquota più elevata di quella che - nella generalità dei casi - sarebbe stata applicata in caso di tassazione separata di TFR. E' dunque evidente che in talune ipotesi la QU.I.R. sconterà una tassazione più onerosa per il contribuente che - all'atto dell'esercizio dell'opzione - dovrebbe estendere la valutazione anche a questi aspetti, certamente più tecnici, ma sicuramente indispensabili per evitare di operare una scelta peraltro a durata fissa e non revocabile, di cui si potrebbe pentire.
La norma molto opportunamente, precisa poi che le quote di QU.I.R. erogate, non entreranno nella determinazione del reddito di riferimento ai fini del calcolo dell'aliquota di imposta per la tassazione del TFR residuo, ma nulla precisa a proposito del periodo di maturazione. Per logica di calcolo, si ritiene che, laddove sia necessario provvedere alla tassazione di residue parti di TFR in capo ad un dipendente che abbia optato per la QU.I.R.. anche i periodi di percezione della QU.I.R., al pari della loro entità, non rientrino nel calcolo del periodo utile alla maturazione della somma oggetto di tassazione separata.
Questa la tassazione corrente della QU.I.R. sintetizzata nei seguenti passaggi:


IMPONIBILE FISCALE (Retribuzione + QU.I.R.) x ALIQUOTE IRPEF
=
IRPEF LORDA
per cui
IRPEF LORDA
meno
ALTRE DETRAZIONI
meno
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
=
IRPEF NETTA


L'IRPEF lorda si ottiene come noto, applicando all'imponibile fiscale, come sopra determinato, le aliquote IRPEF per scaglioni in vigore al momento della corresponsione della somma.
Una volta determinata l'IRPEF lorda è necessario calcolare, se spettanti, l'importo delle detrazioni d'imposta riconoscibili al lavoratore dipendente ovvero assimilato. A questo fine, il reddito derivante dalla percezione della QU.I.R. non influisce nell'individuazione del reddito complessivo ai fini della quantificazione della detrazione spettante.
Va dunque da sè che, superate determinate soglie di reddito, la tassazione del QU.I.R. diviene, come si è già detto, più onerosa di quella separata che sarebbe applicata sul TFR, perché le quote di QU.I.R. si aggiungono, ai fini dell'individuazione dell'aliquota da applicare, all'ordinario imponibile fiscale del mese, non portando certo benefici in termini di trattamento netto spettante.
E' anche necessario considerare, proprio per poter operare una scelta consapevole sotto ogni punto di vista, che allo stato attuale pare che la somma di QU.I.R. rientri nella definizione reddituale utile ai fini:
- della determinazione degli scaglioni di reddito ai fini della misura/spettanza di assegno nucleo familiare;
- della determinazione dell'indice ISEE
- del calcolo delle addizionali regionali e comunali, laddove evidentemente sia dovuta imposta.
Da ultimo, si segnala che la norma in analisi conferma all'articolo 4 comma 4, che la QU.I.R. non costituisce retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria.

Esempio di Lul con Quir in busta paga

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