Rapporti di lavoro

Nuove tariffe Aci per la gestione delle autovetture aziendali

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di Paolo Rossi

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove Tariffe Aci utili per la gestione delle autovetture aziendali utilizzate da dipendenti e professionisti (GU 19 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 95). Come di consueto, entro il 31 dicembre di ogni anno e in base a quanto previsto dal Decreto legislativo del 2/9/1997 n. 314, l'Aci elabora le nuove tabelle che fissano i costi chilometrici di esercizio, di autovetture e motocicli necessari sia per il calcolo dei rimborsi spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto di attività del datore di lavoro, sia per il calcolo del fringe benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo, cioè per usufruire del veicolo sia per uso privato sia per esigenze di lavoro.


Simulazione direttamente on-line o tramite “App”
E' possibile effettuare on-line, sul sito ufficiale dell'Aci (www.aci.it) il calcolo dei costi chilometrici, selezionando i dati relativi ad ogni singolo veicolo, quali:
-Categoria dei Veicoli: se autovettura, motociclo, microcar.
-Elenco marche: Fiat, Mercedes.
-Tipo di alimentazione: benzina, diesel, metano.
-Data di calcolo: a partire ad esempio dal 1°/03/2015.
Tutti gli importi sono comprensivi di IVA e sono aggiornati ogni mese. E' anche possibile connettersi da dispositivi mobili per i quali è stata appositamente creata una Applicazione: l'app dei costi chilometrici visualizza i valori relativi ad ogni veicolo selezionando i parametri categoria, marca e alimentazione. L'app è disponibile per iPhone, iPad ed iPod Touch.


Le tabelle
Le Tabelle Aci, nel dettaglio, sono suddivise in elenchi che riportano tutti i tipi di veicoli, oggetto di rimborso: autoveicoli a benzina in produzione e fuori produzione; autoveicoli ibridi ed elettrici in produzione e fuori produzione; autoveicoli a gasolio in produzione e fuori produzione; autoveicoli a Gpl metano in produzione e fuori produzione; motoveicoli e microcar. Per ciascun mezzo di trasporto, è possibile rintracciare nella penultima colonna delle tabelle l'unità di Costo Chilometrico per quantificare l'importo dei rimborsi spettante ai dipendenti o professionisti che utilizzano la propria auto svolgendo attività per conto del datore di lavoro o committente. Nell'ultima colonna è indicato, invece, il valore del fringe benefit annuale da riportare in busta paga e poi nella dichiarazione dei redditi.


Regime impositivo
A riguardo è utile ricordare che la legge considera esenti i rimborsi chilometrici per percorsi effettuati fuori dal comune dove è ubicata la sede di lavoro e tale rimborso è esente da imposte e contributi se sufficientemente documentato. Com'è noto, il datore di lavoro non è più obbligato a fornire una prova analitica con una scheda mensile o altro documento analogo che provi l'effettiva percorrenza chilometrica del dipendente. La Corte di cassazione nel 2012 ha sensibilmente ridimensionato l'onere probatorio a carico del datore di lavoro, e pertanto sui rimborsi spese erogati ai dipendenti, per le spese chilometriche sostenute fuori dal comune di lavoro non gravano le ritenute contributive e fiscali: è sufficiente annotare in un documento da esibire su eventuale richiesta dell'Agenzia delle Entrate o dell'Inps, i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi, al tipo di veicolo usato ed al relativo importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico calcolato in base alle Tabelle Aci aggiornate.
Con riguardo al regime impositivo dei fringe benefit si rammenta invece, che il compenso in natura derivante dall'assegnazione di tali mezzi in uso promiscuo ai dipendenti, deve essere tassato come previsto dall'art. 51, co 1, del TUIR, che considera reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro se superiori a 258,23 euro nell'anno solare.

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