Contenzioso

Disoccupazione nello Stato in cui lavora per il frontaliere part time

di Elena Signorini

La Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza n. C-655, emessa il 5 febbraio 2015, affronta e decide la questione pregiudiziale sottopostale dalla Corte d’Appello in materia di previdenza sociale dei Paesi Bassi (Centrale Raad van Beroep).

Nello specifico la domanda di pronunzia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo71 del Regolamento (Cee) numero 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità con riferimento alla controversia insorta tra una lavoratrice e il Consiglio di amministrazione dell’Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati relativamente al rifiuto da parte dell’Istituto di concedere prestazioni di disoccupazione alla lavoratrice interessata.

Nei fatti la lavoratrice, residente nei Paesi Bassi, ma dipendente (dapprima a tempo pieno, in seguito a tempo parziale) di società aventi sede in Germania presentava domanda per l’ottenimento della disoccupazione parziale all’istituto olandese che gliela negava. Il diniego verteva sul fatto che la richiedente doveva essere considerata come lavoratore frontaliero sulla base del regolamento 1408/71 e che, siccome parzialmente disoccupata, la stessa doveva presentare domanda diretta a ottenere prestazioni di disoccupazione nello Stato membro in cui si trova il suo posto di lavoro, ossia in Germania. Sulla medesima linea interpretativa, a favore dell'assoggettamento alla normativa tedesca e non olandese, si era andato a porre il giudice olandese adito in primo grado. La vicenda ha contorni alquanto intricati poiché la lavoratrice nel periodo considerato era stata titolare di due distinti rapporti di lavoro entrambi con società aventi sede in Germania: il primo a tempo pieno, il secondo a tempo parziale (elemento quello delle ore poi considerato ininfluente).

Orbene la norma sulla quale viene proposta domanda pregiudiziale ossia l’articolo 71 individua al paragrafo 1, lettera a), i) e ii) due distinte figure di lavoratore frontaliero. L’uno è quello in «disoccupazione parziale o accidentale nell’impresa in cui è occupato», l’altro è quello in «disoccupazione completa». Quantunque la norma distingua tra queste due situazioni non consente invece di individuare chiaramente lo Stato membro a carico del quale sono da porsi le prestazioni di disoccupazione nella situazione di un lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale assunto direttamente da un altro datore di lavoro nel medesimo Stato membro.

Già interrogata sul punto la Corte, con pronunzia C-444, Eu C:2001:165, aveva giudicato il caso di un lavoratore frontaliero che non aveva più legami con lo Stato membro in cui aveva lavorato e che si trovava in disoccupazione completa ex articolo 71, lettera a), ii), Reg. 1408/71, facendolo ricadere nella competenza dello Stato membro del luogo di residenza in materia di prestazioni di disoccupazione. La circostanza alla quale la Corte d’Appello olandese fa conseguire l’obbligo di riconoscere le prestazioni in capo al lavoratore è la presenza o l’assenza di un vincolo contrattuale tra lavoratore e datore di lavoro.

Orbene in questo caso la circostanza che la lavoratrice avesse cessato un rapporto di lavoro a tempo pieno, acquisendo la prerogativa di disoccupato completo, prerogativa poi mutata in disoccupazione parziale, per aver intrapreso un nuovo rapporto di lavoro quantunque part time, sempre con datore di lavoro tedesco fa sì, a detta della Corte d’Appello olandese, che il lavoratore non abbia perso il legame con lo Stato membro tedesco. Per il giudice del rinvio solo ove si fosse reciso totalmente tale legame con lo Stato tedesco sarebbe stato riconducibile in capo allo stato di residenza l’onere di garantire le prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione (già sul punto Sent. Miethe 2/85, EU:C:1986:243 punto 16 con giurisprudenza citata).

È proprio nella permanenza di un legame con lo Stato membro tedesco che si incardina la questione. Per la Corte d'Appello olandese è infatti da chiedersi «se l'art. 71, par. a), i), del regolamento n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un lavoratore frontaliero, il quale subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro venga assunto da un altro datore di lavoro nello stesso Stato membro per un numero di ore inferiore, sia considerato come un lavoratore in disoccupazione parziale».

La Corte con la sentenza in esame chiarisce la nozione di lavoratore frontaliero precisando che, mentre il lavoratore in disoccupazione completa è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede ed alle cui istituzioni deve rivolgersi per essere aiutato nella ricerca di impiego (Sentenza de Laat, EU:C:2001:165 punto 36), quello in disoccupazione parziale «è soggetto alla normativa dello stato membro competente», espressione questa che va intesa nel senso che si «presume parimenti in modo esplicito che sia in detto Stato membro (Germania nel nostro caso), che un siffatto lavoratore fruisca delle condizioni più favorevoli alla ricerca di un’occupazione».

L’obiettivo di tutela del lavoratore perseguito dall’articolo 71 verrebbe infatti leso ove la richiesta di aiuto nella ricerca di una occupazione complementare, le cui condizioni fossero compatibili con il lavoro già svolto a tempo parziale, venisse presentata a uno Stato membro differente da quello al quale appartiene il datore di lavoro attuale. L’articolo 71 citato va pertanto interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero, il quale, subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro, è assunto a tempo parziale da altro datore di lavoro di tale medesimo Stato membro, ha la qualità di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale, ai sensi della citata disposizione.

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