ApprofondimentoContenzioso

Dimissioni presunte, nuove norme e nuovi interrogativi

di Davide Zavalloni

N. 25

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A pochi mesi di distanza dalla sua entrata in vigore, la novella di cui all'art. 19 della legge 13 dicembre 2024 n. 203 – in tema di "dimissioni presunte" - entra già nel circuito giudiziario ed evidenzia alcuni aspetti critici. Il Tribunale di Trento affronta nel merito la questione con ottima perizia, pur se con conseguenze che appaiono discutibili

Massima

  • Lavoro (rapporto di) – Assenza ingiustificata del lavoratore - Iniziata prima dell'entrata in vigore dell'art. 19 legge n. 203/2024 – Risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore prevista da tale norma di legge – InfondatezzaLavoro (rapporto di) – Erronea applicazione dell'art. 19 legge n. 203/2024 e della conseguente attribuibilità della volontà di recedere al lavoratore – Conseguenze – Licenziamento per facta concludentia – Diritto alla reintegrazione ex art. 2 co. 1 e 2 d. lgs n. 23/2015 – Sussiste Tribunale di Trento 5 giugno 2025 - Giud. Flaim

    In virtù del recetto principio "tempus regit actum" e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la legge non può avere effetto retroattivo, potendo disporre solo per l'avvenire. Ne discende che i giorni di assenza ingiustificata che valgono ad integrare la fattispecie di cui all'art. 19 legge n. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro) – che ha modificato in parte qua l'art. 26 del d. lgs. n. 14 settembre 2015 n. 151, introducendo il comma 7 bis - devono maturare nel periodo successivo alla vigenza della nuova normativa, dunque prescindendo da quanto verificatosi in epoca precedente (fattispecie in cui, a fronte della normativa di riferimento - entrata in vigore in data 12 gennaio 2025 -, il datore di lavoro aveva tenuto conto di assenze precedenti dando avvio alla procedura ex art. 19 della detta norma di legge in data 13 gennaio 2025. Il Tribunale ha ritenuto che detta procedura non fosse conforme a legge e che, pertanto, nessuna risoluzione del rapporto potesse essere addebitata alla lavoratrice ricorrente).

    Qualora il datore di lavoro abbia illegittimamente posto in essere una procedura ex art. 19 legge n. 203/2024, addebitando alla lavoratrice una invece inesistente volontà risolutiva del rapporto di lavoro, deve ritenersi che lo stesso rapporto si sia concluso in ragione di un licenziamento per facta concludentia, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art. 2 co. 1 e 2 del d. lgs. n. 23/2015.

Un inusitato eccesso di precipitazione – non sappiamo come altrimenti definirlo – provoca uno strepitante cortocircuito giuridico e mette già a dura prova la neonata creatura legislativa in tema di "dimissioni presunte.

Come noto, l'articolo 19 della legge 13 dicembre 2024 n. 203 ha modificato l'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 in materia di "Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale", introducendo il comma 7-bis, il quale stabilisce che: "In caso di assenza ingiustificata...