Adempimenti

Nell’impresa con lavoratori in distacco in bilico la deduzione ai fini Irap

di Giorgio Gavelli

Risulta complicato gestire ai fini Irap il distacco di personale. Le istruzioni al modello infatti, pur citando la circolare 22/E/2015, sembrano in aperto contrasto con essa, creando un “corto circuito” difficilmente risolvibile. In particolare non è chiaro chi debba fruire – tra distaccante e distaccataria – delle deduzioni riferite al personale, ed in particolare quella residuale sul personale a tempo indeterminato (comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 446/1997). Con la circolare (si veda «Il Sole-24 Ore» del 27 maggio 2016), l'Agenzia ha affermato che i costi dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e in distacco andrebbero dedotti dall'impresa distaccante «con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso».

La presa di posizione costituisce un cambio di rotta rispetto al passato, in quanto in precedenza l'amministrazione (risoluzione 2/DPF/2008 e circolare 263/1998) aveva sempre sostenuto una sostanziale neutralità della posizione dell'impresa distaccante (che non deduceva i costi ma non rendeva imponibili i rimborsi) affinché il peso dell'imposta ed eventuali benefici (come il cuneo fiscale) si concentrassero sulla distaccataria (risoluzioni 35/E/2009 e 235/E/2008).

Ciò che non si comprende è come questa presa di posizione si coordini con quanto sostenuto dalle istruzioni ai modelli dichiarativi, le quali affermano che:
gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l'applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall'articolo 11);
le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa, qualora classificato in voci rilevanti ai fini Irap, vanno indicate tra le “altre variazioni in aumento”;
gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi, compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi, vanno indicati tra le “altre variazioni in diminuzione”.

Premesso che in base al principio contabile Oic12 i costi per il personale distaccato da terzi vanno contabilizzati alla voce B.7 del conto economico, mentre i corrispondenti ricavi sono riportati alla voce A.5, istruzioni e circolare conducono a due comportamenti opposti. Secondo le istruzioni la distaccante storna il provento per il riaddebito (e ha i costi irrilevanti in quanto indicati in B9), mentre la distaccataria storna il costo; secondo la circolare la distaccante deduce i costi (non è chiaro come) e tassa il provento (come suggerito da Assonime, circolari 7 e 21/2015).

Stante questo “pasticcio” è difficile comprendere chi ha diritto alle deduzioni sul lavoro dipendente. Dovrebbe restare il principio che la deduzione “segue” il dipendente, per cui dovrebbero spettare alla distaccataria, o deducendo il costo del personale in distacco senza riprenderlo a tassazione nel modello Irap, ossia disapplicando le istruzioni a favore della circolare; oppure riprendendo a tassazione detti costi, ma poi operando le deduzioni, se vengono invece applicate le le istruzioni.

I chiarimenti dovrebbero anche intervenire su altri aspetti: spettanza delle deduzioni diverse da quella “residuale”; comportamento in caso di distacco di personale a tempo determinato; comportamento quando la distaccante o la distaccataria applicano il metodo retributivo, in quanto, ad esempio, ente non commerciale.

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