Adempimenti

Addizionale amianto, misure 2014 e 2015

immagine non disponibile

di Paola Sanna

L'addizionale Inail dovuta per il finanziamento al fondo per le vittime dell'amianto è stata introdotta, come si ricorderà, dall'articolo 1, commi da 241 a 246 della legge 244/2007. Di conseguenza, presso l'istituto assicuratore è stato di fatto istituito - con contabilità autonoma e separata - il Fondo per le vittime dell'amianto, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.

Per quanto riguarda le annualità pregresse, con decreto ministeriale 30/2011 ne erano state disciplinate l'organizzazione e il finanziamento, nonché le modalità di erogazione del beneficio. In quella stessa sede erano anche state individuate le voci di tariffa per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie al cui premio deve essere applicata l'addizionale, così come peraltro disposto dalla circolare Inail 32 del 5 maggio 2011.

A decorrere dall'anno 2014, per effetto di quanto disposto dal Dm 19 gennaio 2015, l'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell'1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014 sia al premio di rata 2015.
Nelle Basi di calcolo del premio l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo “addizionale amianto L. 244/2007” con il valore “SI” e l'addizionale si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel regolamento di cui al decreto interministeriale 30/2011, che sono le seguenti:


Settore Artigianato:
Voci di tariffa 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200

Settore Industria:
Voci di tariffa 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220

Settore Terziario:
Voci di tariffa: 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220
Altre Attività: voci di tariffa 3620, 4100, 6100, 7100


L'articolo 2 del Dm precisa, infine, che la misura dell'addizionale sopra indicata è confermata anche per le annualità successive al 2014, salvo che l'istituto non rilevi la necessità di apportare variazioni, idonee a permettere il raggiungimento dell'onere annuo di finanziamento così come previsto dal più volte citato Dm 30/2011.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©