Contenzioso

Passaggio dai fondi sostitutivi all'Inpdai e massimale pensionistico

immagine non disponibile

di Alessandro Brignone

L'esigenza di porre freni alla spesa pensionistica non è recente. Gli interventi degli ultimi due decenni, almeno dalla Riforma Dini, sono stati mirati, da un lato, a innalzare l'età dell'accesso alla pensione, in funzione delle crescenti aspettative di vita e, dall'altro, a limare (con un eufemismo) i trattamenti di quiescenza, rispetto a quelli che erano conseguibili sulla base di criteri di calcolo concepiti nella stagione legislativa precedente.

Ma, come si diceva, una esigenza di contenere la dinamica pensionistica, è tipica della legislazione previdenziale.

Un fenomeno che ha comportato l'alimentazione di un cospicuo filone giurisprudenziale è quello del transito degli iscritti al cd. Fondo Elettrici all'INPDAI - confluito, come noto, già anni fa nell'INPS - previsto a titolo gratuito da una disposizione di legge risalente ai primi anni '70 (si tratta dell'art. 3 della Legge n. 44/1973).

La sentenza della Suprema Corte n. 21665 dello scorso 14 ottobre, che qui si annota, chiude un procedimento giudiziario avviato dalla domanda di un lavoratore che, originariamente iscritto al Fondo Elettrici, si era successivamente iscritto all'INPDAI, sfruttando la disposizione appena richiamata. All'atto del pensionamento, ritenendo essergli stato liquidato un trattamento pensionistico più basso di quello spettantegli, sulla scorta della considerazione secondo cui - avendo maturato contribuzione nei due citati enti - l'unico tetto al trattamento medesimo fosse il “limite (…) dell'80% della retribuzione pensionabile”, aveva presentato ricorso contro l'istituto previdenziale. Il giudice di prime cure aveva accolto la sua domanda, apprezzandone le motivazioni e liquidando le differenze economiche a debito dell'INPS, nel frattempo subentrato all'INPDAI.

L'appello proposto dall'Istituto previdenziale avverso la sentenza di primo grado veniva accolto e la Corte di cassazione, con la citata pronuncia, conferma le statuizioni dei giudici del gravame, consolidando un orientamento ormai formatosi da poco meno di un decennio (almeno da Cass. 1 febbraio 2007, n. 2223).

In concreto, la Suprema Corte ribadisce che, in tema di anzianità contributiva maturata presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall'INPDAI (nella specie, si tratta, come detto, del Fondo elettrici), in forza della normativa che disciplina la materia - e cioè, l'art. 1, D.P.R. n. 58 del 1976, l'art. 5, Legge n. 44 del 1973 e il Decreto Ministeriale 7 luglio 1973 - sono da effettuare due distinti calcoli, operanti su piani diversi.

Da un lato, infatti, ai sensi della prima delle disposizioni da ultimo richiamate, occorre effettuare il calcolo per la determinazione dell'ammontare della pensione. Dall'altro, occorre considerare il limite, introdotto - come afferma la disposizione testualmente - “in ogni caso”, all'importo della pensione medesima, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI “ai sensi del comma precedente”, e cioè secondo il regime generale dell'INPDAI stesso.

Tale regime, afferma la Corte, “non può non essere” quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, con rinvio necessariamente formale (e non mobile o anche recettizio, secondo l'espressione che usa la Corte), comprensivo - cioè - dello “ius superveniens”, nella specie l'introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.

Il limite posto dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 58 citato, afferma, poi, la Corte rifacendosi a un proprio recentissimo orientamento (Cass. 20 febbraio 2012, n. 2415), non ha però natura totalmente soggettiva, trattandosi, all'opposto, di un limite commisurato alla pensione percepibile, a parità di retribuzione, con la massima anzianità pensionabile conseguibile presso l'INPDAI e così potendosi valorizzare “la storia contributiva e assicurativa del lavoratore”, con un raffronto da effettuare tra sommatoria dei trattamenti pensionistici e la pensione “massima erogabile dall'INPDAI” (e non tanto la pensione erogabile da questo sulla base della mera anzianità del lavoratore).

Come si è detto, la disciplina applicata dalla Corte nel caso sottoposto al suo vaglio è stata oggetto di numerose pronunce di legittimità, le quali spesso hanno anche affrontato i dubbi di compatibilità costituzionale di volta in volta rappresentati dalle difese dei lavoratori. La Corte ha sempre considerato l'assetto normativo ora sinteticamente rammentato, sul quale basa la sua decisione nel caso di specie, esente da dubbi di legittimità costituzionale. “Tale disciplina - afferma la Corte nella sentenza 14 gennaio 2009, n. 724 - nel delineare l'anzidetto procedimento separato di liquidazione della contribuzione trasferita, la cui utilità è evidente ove l'interessato non abbia raggiunto la ‘massima' anzianità contributiva dei quaranta anni - non pone dubbi di legittimità costituzionale”, in quanto “il limite è paritario per tutti i dirigenti assicurati all'INPDAI, né sussiste lesione del principio dell'affidamento perché la riduzione delle aspettative di pensione rispetto al fondo di provenienza dipende da un'opzione espressa in epoca successiva all'introduzione della norma comportante il limite”.

Infine, sul carattere formale del rinvio - confermato, come sottolinea la giurisprudenza sopra richiamata, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 181/1997, in attuazione della delega di cui alla Legge n. 335/1995, conferita, come noto, per l'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria - che esclude la pretesa abrogazione implicita dell'altro limite ex art. 1, comma 2, D.P.R. n. 58 citato, la Corte, in un passaggio conclusivo, afferma, tuttavia, che esso “non vale a sottrarre ogni effetto alla disposizione che prevede la conservazione, per la contribuzione trasferita, delle aliquote di rendimento dei fondi di provenienza”, pur sempre, però, nel rispetto del massimale stabilito ai sensi delle norme qui più volte richiamate.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©