L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Come si applica la codatorialità in una rete di imprese

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Come si gestisce il rapporto in codatorialità in un contratto di rete d’impresa e più specificatamente per ciò che riguarda le necessarie comunicazioni amministrative (Unilav, elaborazione Lul, Cu, 770, sicurezza)? Ferma restando la responsabilità solidale delle imprese di rete verso il lavoratore, da disciplinare nel contratto di rete, ci si chiede quali siano gli adempimenti e soprattutto chi delle società retiste dovrà farvi fronte (si tratta di semplice contratto di rete e non di rete soggetto). Le società hanno messo in atto un contratto di rete per gestire la vendita diretta di prodotti agricoli all’interno di un locale detenuto congiuntamente e dove lavoreranno uno o più dipendenti.

I lavoratori utilizzati in codatorialità dovranno essere normalmente assunti con i relativi adempimenti da una delle imprese retiste. E’ necessario che i lavoratori coinvolti siano espressamente individuati nel contratto di rete. Sotto il profilo giuridico la codatorialità realizza una obbligazione soggettivamente complessa in base alla quale ad un'unica obbligazione di lavoro di un solo lavoratore corrisponde una pluralità di datori di lavoro creditori. Nell'ambito del contratto di rete il lavoratore in codatorialità ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione (bisogna prestare attenzione alla circostanza che di eventuali omissioni rispondono tutti i datori). Per la gestione della codatorialità tra i retisti, in genere sotto il profilo operativo si individua il cd. manager di rete incaricato di gestire i rapporti col personale interessato, ivi incluso l’esercizio dei poteri direttivi e disciplinari, da esercitarsi nei limiti e secondo le indicazioni negoziate fra i codatori. A nostro avviso l'accordo di rete potrebbe stabilire la regola della sussidiarietà ossia la preventiva "escussione" del soggetto beneficiario della posizione, ad esempio dell'impresa che ha usato in concreto il lavoratore per un certo periodo (ma una tale regola, di natura privatistica, non può essere opposta alla pubblica amministrazione). Nella fattispecie indicata dal quesito si realizza il caso della rete-contratto, nella quale non si ha alcun tipo di autonomia giuridica o fiscale ma è possibile richiedere il codice fiscale (risoluzione AGE 70/E/2011). Assunzione La assunzione del lavoratore avviene da parte di una delle imprese retiste che si occuperà di tutti gli adempimenti previsti (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro). Trattamento economico Il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione, anche nell'eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa. Fermo restando il rispetto della contrattazione collettiva, Il trattamento economico viene stabilito dalle parti nel contratto di rete. Adempimenti contributivi e sicurezza I soggetti incaricati degli adempimenti sono individuati nel contratto di rete Gestione del rapporto La gestione del rapporto e l'esercizio dei poteri relativi sono definiti nel contratto di rete. Resta fermo che il potere direttivo e disciplinare può essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete (vedi circolare Minlav 35/2013). Orario part-time Si ritiene possibile una prestazione resa dal lavoratore presso diversi soggetti retisti ogni giorno, oppure a giorni alterni ovvero ancora con modalità "mista" (v. Cass. 7762/1996), naturalmente nei limiti di orario previsti dalla legge. Solidarietà Eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati. Trova quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 (precisazioni circolare INL 29 marzo 2018, n. 7).

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