Adempimenti

Dichiarazione anche via Pec per ridurre la base imponibile delle provvigioni

di Paolo Rossi

Il Dlgs 175/2014 (decreto “Semplificazioni fiscali”), pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 28 novembre 2014, all’articolo 27 prevede una misura correttiva con riguardo alla dichiarazione che devono rilasciare gli agenti e rappresentanti di commercio che si avvalgono di lavoratori dipendenti o di altri collaboratori qualora intendano fruire della possibilità di abbattere dell’80% la base imponibile della ritenuta di acconto sulle provvigioni percepite. L’intervento legislativo modifica, infatti, il testo dell’articolo 25-bis del Dpr 600/1973, nella parte in cui è disciplinata tale dichiarazione. La semplificazione introdotta si riferisce, in particolare, alla possibilità di utilizzare la Pec in alternativa alla raccomandata postale. Nella stessa occasione, vengono rivisti i limiti di validità della dichiarazione in parola e le sanzioni applicabili in caso di omissione.


La diversa base imponibile della ritenuta sulle provvigioni

Tutti i sostituti d’imposta, con esclusione degli imprenditori agricoli, qualora eroghino provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, sono obbligati a operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche che fa carico sui percipienti. L’obbligo di effettuare la ritenuta è dovuto solo all’atto del pagamento della provvigione, anche in caso di prestazioni occasionali.

La misura della ritenuta di acconto è sempre pari all’aliquota del primo scaglione di reddito Irpef; ciò che varia, invece, è la base imponibile della ritenuta, che spazia tra il 50% e il 100% del compenso erogato a seconda della tipologia di provvigione erogata o a seconda dello status del percipiente.

Sul punto, l’articolo 25-bis, ai commi 2 e 6, fissa, rispettivamente:
-per i percipienti che non si avvalgono dell’opera di dipendenti o di terzi, una base imponibile pari al 50% dell'ammontare delle provvigioni pagate, mentre per coloro che, al contrario, si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi, una base imponibile pari al 20% dell’ammontare delle provvigioni pagate;
-per i percipienti che svolgono prestazioni in qualità di incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del Dlgs 114/1998, una base imponibile pari al 78% delle provvigioni percepite; in tal caso, tuttavia, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta e l’abbattimento del 22% della base imponibile è riconosciuto a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Fa eccezione a tali regole l’indennità erogata per la cessazione del rapporto di agenzia, che è commisurata, diversamente, al 100% del valore erogato. La possibilità di applicare una ritenuta ridotta in caso di percipienti che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi, interviene solo quando lo stesso percipiente attesti tale condizione al committente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
-entro il 31 dicembre dell’anno precedente nel caso di rapporti continuativi;
-entro 15 giorni nel caso di nuova stipula di nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc.;
-entro la data di conclusione dell’attività che dà origine alla provvigione nel caso di operazioni occasionali.


Da intendersi modificato il decreto ministeriale 16 aprile 1983

Tale disciplina è contenuta nel decreto del ministero delle Finanze 16 aprile 1983 (in «Gazzetta Ufficiale» 22 aprile 1983, numero 110), il quale con le modifiche apportate all’articolo 25-bis a opera del decreto Semplificazioni dovrà essere integrato nella parte in cui non prevede la possibilità di trasmettere anche tramite posta elettronica certificata la predetta dichiarazione. Inoltre, la dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni fa ora scaturire l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997 e successive modificazioni (“Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto”), le quali sostituiscono la precedente sanzione, prevista per i casi di dichiarazione non veritiera, della pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.


Gli esclusi dalla ritenuta - A tal fine è utile rammentare che sono escluse da ritenute:
a) le provvigioni corrisposte da imprese agricole;
b) le provvigioni percepite da:
- agenzie di viaggio;
- rivendite biglietti viaggio persone;
- agenti assicurativi per prestazioni a società di assicurazione;
- banche e società per operazioni di leasing, in taluni casi;
- mediatori e rappresentanti di produttori agricoli, ittici, ecc.;
- distributori di pellicole cinematografiche;
- agenti marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per servizi resi alle stesse;
- commissionari in mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame;
- consorzi e cooperative fra imprese artigiane, agricole e commerciali (senza fini di lucro).

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