Ferie non godute: indennità soggetta a tassazione
Nella fattispecie della pronuncia di cui all'ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5482, della Corte di cassazione, l'agenzia delle Entrate ha rigettato con silenzio rifiuto l'istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione alle ritenute Irpef operate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte a titolo di indennità per mancata fruizione delle ferie.
Su ricorso del contribuente, le Commissioni tributarie di merito hanno dichiarato legittima la richiesta di rimborso Irpef, rilevando l'esenzione dell'indennità per ferie non godute in considerazione della natura risarcitoria della stessa, corrispondente alla mancata fruizione dei riposi spettanti.
Nel conseguente ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione degli articoli 6, commi primo e secondo, e 46 e 48 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti ratione temporis, nonché dell'art. 2126 del Codice civile, in quanto il compenso sostitutivo in questione troverebbe la sua causa nel rapporto di lavoro; d'altra parte il Tuir conterrebbe una minuziosa elencazione delle varie indennità, così che quelle non espressamente disciplinate sarebbero state tutte tassabili.
Ma anche la doppia conforme di merito a favore del contribuente non è di ostacolo alla commutazione del verdetto in sede di legittimità a favore dell'ente impositore.
Infatti, con l'ordinanza n. 5482/2019, la Sezione tributaria accoglie il ricorso erariale affermando che l'indennità percepita dal lavoratore dipendente per ferie non godute deve ritenersi soggetta a tassazione e, pertanto, concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile.
Tale esito, in considerazione del fatto che i giudici di merito non si sono attenuti ai principi vigenti in materia, soprattutto in considerazione che nella disciplina fiscale la norma di riferimento è quella riguardante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, ossia l'articolo 51 del Tuir (già articolo 48), in base al quale il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
La stessa norma individua poi nei commi successivi alcune specifiche fattispecie di esenzione dal reddito imponibile, tra cui non c'è alcun riferimento alle indennità per ferie o riposi non goduti.
Fiscalmente, l'indennità sostitutiva del riposo settimanale, equiparabile all'indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli articoli 46 e 48 del Dpr n. 917/1986 (ora articoli 49 e 51), sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall'articolo 2126 del Codice civile (secondo cui la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione), a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore; sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione (Cass. 16 aprile 2014, n. 8915; 22 gennaio 2015, n. 1232).
La giurisprudenza di legittimità maggioritaria – cui aderisce l'ordinanza in esame – ha inoltre sottolineato che, in tema di redditi da lavoro dipendente, i compensi per ferie non godute hanno natura retributiva agli effetti fiscali e, pertanto, sono assoggettati alla tassazione Irpef (v. Cass. 15 settembre 2004, n. 18606; 23 gennaio 2006, n. 1250; 28 marzo 2017, n. 8020).
Altra giurisprudenza sostiene la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, poiché destinato al godimento delle ferie annuali (v. per tutte Cass. 29 gennaio 2016, n. 1757).