Contenzioso

La condanna al pagamento dei contributi e la decorrenza delle sanzioni civili

di Silvano Imbriaci

La Corte di Cassazione (sez. lavoro, 27 febbraio 2019, n. 5754) in una stessa ordinanza affronta quattro diversi casi pratici, riferiti a quattro distinti lavoratori, in punto di rispettive condanne del datore di lavoro al pagamento di contribuzione non versata su somme dovute a vario titolo: indennità sostitutiva delle ferie e festività; retribuzione a seguito dell'instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi della legge n. 39/1977; indennità sostitutiva del preavviso; retribuzione in conseguenza della declaratoria di illegittimità del licenziamento.
In particolare, in queste distinte vicende, la Corte si occupa del pagamento accessorio delle sanzioni civili (derivanti da inadempimento contributivo) in presenza di un obbligo derivante da un ordine contenuto in sentenza. La tesi dell'azienda è che in questo caso il termine per adempiere non può essere fissato retroattivamente ma necessariamente coincide con la data di emissione della pronuncia costitutiva: è quindi da quella data che occorre verificare la legittimità di un'eventuale messa in mora. Nel caso poi del licenziamento, la retroattività prevista per la reintegra non si estende all'obbligazione contributiva. Sulla base di queste contestazioni la Corte analizza separatamente i vari casi.
Per quanto riguarda l'obbligo sanzionatorio in tema di reintegrazione, secondo la Corte non è accoglibile il principio invocato dall'INPS circa la retroattività della pronuncia di illegittimità del licenziamento, con conseguente continuità del rapporto di lavoro e previdenziale e obbligo di versamento dei contributi per tutto il periodo (e naturale applicazione delle sanzioni per il ritardo).
La Sezione Lavoro ricorda la soluzione fornita dalla Sezioni Unite al problema apparentemente insolubile dell'applicabilità delle sanzioni civili in assenza di rapporto di lavoro (e quindi di inadempimento contributivo) per effetto del licenziamento.
Le sezioni Unite, con la sentenza n. 19665 del 18 settembre 2014, hanno infatti affermato che, indipendentemente dalle modifiche normative intervenute sulla disciplina del licenziamento, occorre distinguere tra nullità o inefficacia del licenziamento e sua annullabilità in assenza di giusta causa o giustificato motivo.
Nel primo caso la sentenza che accerta la nullità del licenziamento non ha efficacia costitutiva, per cui il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle sanzioni civili per omissione (non evasione); nel secondo caso, invece, le sanzioni non si applicano, almeno per il periodo che va dal licenziamento all'ordine di reintegra (successivamente alla reintegra riprende vigore la normale disciplina dell'evasione/omissione contributiva).
Questa modalità di distinzione del tipo di licenziamento in relazione all'obbligo sanzionatorio per l'inadempimento successivo al licenziamento, impone dunque alla giurisprudenza, soprattutto nei casi anche precedenti alla riscrittura dell'art. 18 s.l., di verificare la natura del licenziamento e, in base a questa, assegnare al datore di lavoro anche l'obbligo relativo alle sanzioni, anche se l'obbligo contributivo in teoria è venuto meno per effetto del licenziamento e logicamente resta difficile da capire in che modo si sia potuto verificare un inadempimento idoneo a determinare anche il pagamento di sanzioni.
Tuttavia, nel caso di nullità o inefficacia del licenziamento è ammissibile anche logicamente l'obbligo sanzionatorio, proprio perché il rapporto contributivo è come se non si fosse mai interrotto, e quindi astrattamente idoneo a provocare inosservanza dei termini di pagamento e sanzioni civili connesse (è come se si trattasse di un effetto negativo ulteriore per il datore di lavoro in presenza di casi gravi di risoluzione illegittima del rapporto di lavoro).
Quanto alle altre ipotesi, la soluzione è di segno parzialmente diverso. Infatti l'obbligo delle sanzioni civili in caso di inadempimento contributivo costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione rafforzativa dell'obbligo, e pertanto non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine al ritardo o all'omissione di pagamento. Nel caso di contribuzione omessa sull'indennità di ferie non godute o per la prosecuzione del rapporto di lavoro, dunque, è stato il fatto oggettivo dell'inadempimento contributivo ad innescare anche la sanzione civile. Non ha quindi effettivo rilievo il contenzioso giudiziario, una volta che si sia accertata l'esistenza di un oggettivo inadempimento contributivo.
Diversamente, nel caso di condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. In questo caso, ove la sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento contenga la condanna del datore di lavoro al pagamento di detta indennità, il debito contributivo che ne scaturisce (trattandosi di corresponsione di somme a favore del lavoratore) sorge nel momento in cui il giudice adito emette la sentenza di condanna e la parte datoriale è messa nelle condizioni di poter adempiere. Prima di questo momento non è configurabile alcun ritardo nell'adempimento contributivo (cfr. Cass. n. 4211/2018), per cui non è possibile, prima di tutto logicamente, alcuna messa in mora del soggetto obbligato.

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