Adempimenti

I nuovi codici per la compensazione coinvolgono anche i conguagli

di Matteo Ferraris

L'articolo 15 del Dlgs 175/2014 ha modificato le regole di compensazione dei crediti. La norma, rubricata “Compensazione dei rimborsi da assistenza”, ha impatto anche sullo scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta regolato dal Dpr 445/97.
La circolare 31/E/2014 (paragrafo 6) ha commentato la novità chiarendo che, a decorrere dal 2015, i sostituti d’imposta operano il recupero delle somme rimborsate ai sostituiti nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso mediante compensazione tramite modello F24 e nel limite delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.
La citata circolare è molto più esplicita della formulazione normativa che:
1) si riferisce al limite delle ritenute attraverso il rimando all'articolo 37, comma 4, del Dlgs 241/97; a tale proposito la circolare chiarisce che a seguito della modifica è possibile effettuare la compensazione utilizzando gli importi a debito indicati nella delega di versamento;
2) deroga al limite di compensazione richiamando l'articolo 34, comma 1, della legge 388/2000; ciò significa che le compensazioni operate nel modello F24 non concorrono alla determinazione del limite di compensazione (attualmente fissato in 700mila euro per ciascun anno solare); per le compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d'imposta, in caso di importi superiori a 15mila euro annui, non sussiste l'obbligo di apposizione del visto di conformità.

Il caso del conguaglio 2014
La circolare n. 31/E/2014 ha chiarito che l'esposizione della compensazione nel modello di pagamento F24 (tramite apposito codice tributo) deve essere adottata per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall'anno di formazione delle eccedenze.
La circolare muove un'eccezione per le compensazione riferite all'anno 2014, citando le ritenute compensate a febbraio 2015, relative a retribuzioni erogate entro il 12 gennaio 2015 relative al 2014 o delle ritenute compensate nell'ambito del conguaglio relativo al 2014.
Probabilmente l'Amministrazione ha ragionato (coerentemente con le istruzioni al 770/15) gestendo il credito come eccedenza di versamento delle ritenute da recuperare tramite il modello SX della dichiarazione (le istruzioni al prospetto ST del 770/15 precisano che «Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituito ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionali all'Irpef operate nell'anno 2014 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante».


I nuovi codici tributo per la compensazione
Con la risoluzione 13/E del 10 febbraio 2015 sono stati adottati undici nuovi codici tributo destinati ai sostituti d'imposta.
I codici per l'assistenza fiscale sono:
•“1631” (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale); sezione “Erario”
•“3796” (somme a titolo di addizionale regionale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale); sezione “Regioni”,
•“3797” (somme a titolo di addizionale comunale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale), sezione “Imu e altri tributi locali”.
L'“anno di riferimento” è quello cui si riferiscono le somme rimborsate, i nuovi codici vanno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:
Per recuperare le eccedenze versate sono utilizzati i seguenti nuovi codici tributo:
•“1627” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati); sezione “Erario”;
•“1628” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi); sezione “Erario”;
•“1629” (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi), sezione “Erario”;
•“1669” (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta); sezione “Regioni”;
•“1671” (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta); sezione “Imu e altri tributi locali ”.
Per quanto riguarda la compilazione dell'F24, l'“anno di riferimento” è quello cui si riferisce il versamento in eccesso.
Merita sottolineare che la risoluzione 13/E propone i citati codici anche «per consentire ai sostituti d'imposta di compensare (…) le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro». Sembrerebbe, dunque, necessario operare tali rimborsi non più attraverso una riduzione del debito relativo alle ritenute del periodo di imposta.
Ulteriori nuovi codici tributo servono per compensare, mediante F24, il credito per famiglie numerose (articolo 12, comma 3, Tuir), quello per canoni di locazione (articolo 16, comma 1-sexies, Tuir) e il credito d'imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo (articolo 4, comma 1, Dl 457/1997): nell'ordine, “1632”, “1633” e “1634” (sezione “Erario”; nel campo “anno di riferimento”).
La risoluzione precisa, poi, che non perdono le loro funzioni i codici tributo: 4331, 4631, 4931, 4932, 1304, 1614, 1962 e 1963, istituiti con la risoluzione 92/1999, 6781, 6782 e 6783, istituiti con la risoluzione 9/2005, per compensare l'eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta.
Le nuove modalità di recupero e i relativi nuovi codici tributo riguardano anche i sostituti d'imposta tenuti ad avvalersi del modello “F24 Enti pubblici”.

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