L'esperto rispondePrevidenza

Il calcolo per l'uscita con l'opzione donna

La domanda

La legge 8 agosto 1995 n. 335, all’articolo 1, comma 19, precisa che: «Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità, sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia».E, al successivo comma 40, aggiunge che per gli stessi trattamenti pensionistici sono riconosciuti alcuni periodi figurativi (tra l’altro a favore delle lavoratrici madri circa il «requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19» appena citato). Tali agevolazioni sono applicabili nel caso di pensionamento con l’opzione donna?

L’articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 prevede l’accesso alla pensione di anzianità con 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di contributi. I requisiti devono essere perfezionati in maniera tale che, al 31 dicembre 2015, la lettrice possa accedere alla pensione tenuto conto anche della finestra mobile di 12 mesi. I requisiti sono 58 anni e 3 mesi e con una finestra mobile di 18 mesi nel caso delle lavoratrici autonome.Il comma 40 dell’articolo 1 della legge 335/1995, prevede che, a prescindere...