Previdenza

Per il congedo post partum domande al via dal 6 maggio

di Barbara Massara

È online il modello con cui le lavoratrici potranno richiedere di fruire integralmente del congedo di maternità a partire dal giorno successivo a quello della nascita.

L’Inps ha infatti aggiornato il modello tradizionale inserendo tra le diverse opzioni quella di integrale fruizione dell’astensione obbligatoria nel periodo post parto, cioè successivamente alla nascita del bambino, adeguando anche le relative istruzioni contenute nel manuale d’uso per la presentazione della domanda di maternità/paternità.

Lo ha comunicato l’Istituto nel messaggio 1738 del 6 maggio, non visibile però nella sezione pubblica del sito internet. A partire quindi da lunedì scorso le lavoratrici possono presentare domanda telematica di maternità spuntando la specifica opzione della fruizione integrale post parto per la durata di cinque mesi (più il giorno del parto) secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 1.1, del Dlgs 151/2001. La domanda dovrà essere presentata prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto e comunque, ai fini della prescrizione del diritto all’indennità, entro un anno dalla conclusione del periodo indennizzabile.

La possibilità di fruire integralmente del congedo entro i 5 mesi successivi al parto, introdotta dalla legge di bilancio 2019, è sottoposta alla condizione che risulti attestata dal medico specialista del Ssn o convenzionato con esso, nonché dal medico competente (cosiddetto medico aziendale), siano attestati la mancanza di rischi per la salute della donna e del nascituro.

In attesa delle specifiche istruzioni operative da parte dell’Inps, posto che il congedo esclusivo post parto non è altro che un’estensione del cosiddetto congedo flessibile di cui all’articolo 20 del Dlgs 151/2001 (che consente lo slittamento di massimo un mese del congedo ante partum, fuendo quindi di 1 mese prima della nascita + 4 dopo), si ritiene che le indicazioni amministrative saranno simili a quelle già fornite in merito al congedo flessibile.

Ne consegue che la certificazione sanitaria rilasciata dal medico aziendale, dovrebbe essere necessaria solo nel caso di un lavoratore sottoposto all’obbligo di sorveglianza sanitaria in base al Dlgs 81/2001 (ad esempio, videoterminalisti che lavorano per più di 20 ore settimanali davanti al computer, lavoratori notturni, eccetera).

Tra gli allegati della domanda, come si evince dal manuale, per il lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria compare, in sostituzione della certificazione sanitaria del medico competente, la dichiarazione del datore di lavoro che attesta l’insussistenza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Altra regola che dovrebbe essere applicabile anche al congedo integrale post parto è quella secondo cui, in caso di insorgenza della malattia durante quello che sarebbe stato il congedo prima del parto (cioè nei due mesi antecedenti alla data presunta), la dipendente entra automaticamente in congedo obbligatorio. Tale regola dovrebbe spiegare l’ulteriore indicazione da fornire nella domanda avente a oggetto l’insorgenza della malattia durante il congedo ante partum (sebbene con qualche perplessità, in quanto la domanda dovrebbe essere di regola presentata entra la fine del settimo mese).

Nel provvedimento è altresì specificato che le nuove domande sebbene tecnicamente presentabili, «non transiteranno nella Gestione maternità, fino all’emanazione della prossima circolare operativa», della quale, quindi, lo stesso Inps, le lavoratrici e le aziende sono in attesa al fine di poter effettivamente gestire questa nuova modalità di fruizione dell’evento. Questo vuol dire che, nonostante la valida presentazione, le domande saranno temporaneamente non gestite, almeno fino a quando l’Inps non fornirà ulteriori indicazioni.

Nelle more, il datore di lavoro, al fine di evitare sanzioni di tipo penale per violazione dell’obbligo di astensione, dovrà accertarsi che la domanda sia stata presentata prima della fine del settimo mese di gravidanza, nonché verificare la sussistenza e la completezza della relativa certificazione del medico, anch’essa rilasciata entro il settimo mese.

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