L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Responsabilità solidale in caso di affitto di ramo

di Giampiero Falasca

La domanda

Un’azienda A che occupa n. 6 lavoratori, licenzia tutti i lavoratori e affitta un ramo. Dopo aver affittato il ramo d’azienda, l’azienda A (affittante) entra in concordato preventivo. Nel frattempo l’azienda B che aveva affittato il ramo assume n. 4 dei sei lavoratori che erano stati licenziati dall’azienda A e li impiega nel ramo affittato. Allo scadere del contratto di affitto l’azienda B restituisce il ramo. I dipendenti dovrebbero essere considerati nuovamente in capo all’affittante, anche se assunti dopo l'affitto del ramo? L’affittante (azienda A) potrebbe essere considerata responsabile solidarmente per le somme dovute e non corrisposte ai lavoratori assunti dopo l’inizio del contratto di affitto dall’azienda B?

I quesiti postici concernono la disciplina dell'affitto d'azienda con particolare riferimento alla sorte dei rapporti lavorativi in essere prima, durante e dopo l'intervento di tale istituto. L’art. 2558 c.c. sancisce che: "Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste...