Rapporti di lavoro

L’inquadramento: lo «stagista» non è un dipendente

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Il tirocinio è un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato: si tratta di una misura formativa di politica attiva che permette ai soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro di vivere temporanee esperienze all’interno delle realtà lavorative stesse, per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere.

Infatti, il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.

Vediamo allora come può essere attivato e gestito questo strumento.

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori pubbliche e private, centri per l’impiego, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici e così via), corredata da un progetto formativo redatto tra le parti, dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri.

Le principali tipologie di questo istituto sono due: curriculare e extracurriculare.

Il tirocinio curricolare

Il tirocinio curriculare è un percorso di formazione incluso nel piano di studi delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme inserite nell’ambito di un percorso normale di istruzione o di formazione. Quindi, la finalità primaria del tirocinio curriculare non è tanto quella di inserire il soggetto nel mondo del lavoro ma è piuttosto mirata ad affinare il processo di apprendimento in modalità di alternanza scuola/lavoro. L’attivazione di questa declinazione di tirocinio è ammessa solo da parte di: università, istituzione scolastica che rilasci titoli aventi valore legale, centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con Provincia o Regione.

Per quanto riguarda i destinatari, il soggetto avviato in tirocinio formativo curriculare può essere: uno studente universitario, uno studente di scuola secondaria superiore, un allievo di istituto professionale.

Con riferimento alla durata, il periodo di stage va collocato all’interno del periodo di frequenza del corso di studi, anche se non direttamente collegato al riconoscimento di crediti formativi.

Il tirocinio non curricolare

Invece, il tirocinio non curriculare è finalizzato ad agevolare le scelte professionali dei giovani (e non solo) nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo lavorativo. Appartengono a questa categoria sia i tirocini formativi sia quelli di reinserimento o inserimento al lavoro mirati, appunto, ad inserire, ovvero, ricollocare nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari condizioni svantaggiate (disabili o richiedenti asilo). Inoltre, in virtù delle linee guida Stato-Regioni del 2017, rientrano tra i destinatari anche coloro che sono già occupati ma comunque in cerca di nuovo impiego.

La disciplina di questo istituto spetta integralmente alle Regioni e alle Province autonome, sebbene i principi guida nazionali forniscano una cornice normativa di riferimento, al fine di evitarne l’utilizzo improprio: nella pratica, si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (Pfi) concordato fra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, dove vengono definiti gli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di attuazione.

Sono, invece, esclusi (poiché non rientrano tra le materie oggetto delle linee guida) i tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, quelli finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovrannazionale, quelli per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote d’ingresso e i tirocini di inclusione sociale.

Durata e interruzione

La durata massima di questa fattispecie è fissata in 12 mesi, considerando anche eventuali proroghe; solamente per quelli rivolti ai disabili detto limite può essere di 24 mesi. È prevista anche una durata minima pari a 2 mesi, ridotta ad un mese per i soggetti ospitanti che operano stagionalmente.

Nei limiti di tempo indicati, i periodi di tirocinio possono essere sospesi in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore ai 30 giorni; la sospensione può avvenire durante il periodo di chiusura aziendale di almeno 15 giorni solari. In entrambi i casi la sospensione non concorre al computo della durata massima.Infine, è possibile interrompere il tirocinio: lo stagista deve darne motivata comunicazione al tutor rispettivamente del soggetto ospitante e di quello promotore, mentre l’interruzione da parte del soggetto promotore o di quello ospitante può essere effettuata in caso di grave inadempienza di una delle parti o di impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi.

Vedi tirocinio extracurriculare

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