Adempimenti

Consulenti del lavoro referenti nei distacchi transnazionali

di Antonello Orlando

Il vademecum diramato il 1° agosto dall'Ispettorato nazionale del lavoro a proposito dei distacchi transnazionali ha fornito una serie di indirizzi pratici che integrano le indicazioni già fornite in particolare con la circolare 1/2017.

Quest'ultima fa aveva dato pochi chiarimenti in riferimento all'ambito di operatività degli adempimenti stabiliti dal Dlgs 136/2016, a oggi ancora efficaci, dalla comunicazione preventiva obbligatoria fino all'obbligo di rispetto delle condizioni di lavoro previste nel Paese del distaccatario, tutte tese a evitare il fenomeno del dumping.

Il vademecum ha chiarito per prima cosa quando le regole per i rapporti di lavoro in un distacco disciplinate dal decreto 136 devono essere applicate, non limitandosi come in altri casi a replicare la dicitura «nell'ambito di una prestazione di servizi», ma sostanziando le diverse tipologie contrattuali possibili, fra cui appalti e subappalti di opera e di servizi, somministrazione di lavoro, ma anche joint ventures, consorzi e associazioni temporanee di impresa, nonché contratti di rete e accordi atipici.

Una aperta esclusione dal perimetro di efficacia delle regole del decreto è anche ora ribadito nei confronti di quei soggetti che non sono realmente lavoratori distaccati, anche se inviati in territorio diverso da quello della propria sede e stato di lavoro, come nel caso di prestatori di lavoro inviati in conferenze, meeting, manifestazioni ivi incluse le fiere (con i distinguo introdotti dalla nota Inl del 5 giugno 2017, che esclude dalla fattispecie del distacco transnazionale i lavoratori inviati in stand temporanei di fiere, a meno che non si sia in presenza di un appalto il cui oggetto specifico sia costituito proprio dal montaggio e allestimento di stand fieristici).

Oltre a indicare gli elementi peculiari dell'indagine ispettiva per verificare la genuinità del distacco, l'Ispettorato nelle linee guida illustra meglio le caratteristiche del referente del prestatore di servizi straniero che l'impresa distaccante potrà individuare, senza alcun atto ufficiale, anche solo comunicandolo nel modello telematico preventivo, fra i suoi dipendenti inviati in distacco, in un collaboratore dell'impresa distaccataria o anche designando un professionista terzo, come un consulente del lavoro. Il referente agevolerà la dimostrazione della regolarità documentale del distacco, pur non essendo - come espressamente ricordato dal vademecum - in alcun modo responsabile solidarmente con titolare della prestazione di servizi che risponde sia degli obblighi sia delle possibili sanzioni (più care a partire da quest'anno per effetto della legge 145/2018).

Le linee guida dell'Inl, oltre focalizzarsi sul rapporto fra distacco non autentico e somministrazione fraudolenta e sulle relative sanzioni, sulla ulteriore fattispecie della intermediazione illecita (caporalato), esaminano con particolare attenzione anche gli aspetti previdenziali inerenti i distacchi, come il rilascio del modello A1. Questo, infatti, ai sensi del regolamento 883/2004 consente la prosecuzione del versamento contributivo nel Paese di origine, consentendo così - per un periodo limitato di tempo - un dislivello in termini di costi di forte rilievo nel caso in cui il paese del prestatore di servizio abbia una pressione contributiva meno elevata di quella italiana (ordinariamente oscillante fra il 27 e il 30% del valore della retribuzione imponibile). L'Inl ricorda che il modello A1 fa parte a pieno titolo della documentazione oggetto di verifica per la genuinità del distacco, e che potrà essere richiesto - se non in possesso del referente - anche direttamente all'autorità previdenziale straniera del soggetto distaccante.

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