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Il professionista può fare anche gratis consulenze per la Pa

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di Alberto Barbiero

Il rapporto tra un’amministrazione pubblica e un professionista può essere a titolo gratuito, se la consulenza ha regole molto flessibili e dà porta arricchimento professionale. Il Tar Lazio, con la sentenza 11411/2019 depositata il 30 settembre, torna sul tema, delineando le condizioni perché sia possibile una collaborazione senza compenso.

La pronuncia si riferisce a un avviso pubblicato a febbraio dal ministero dell’Economia alla ricerca di un supporto tecnico ad elevato contenuto specialistico di professionalità altamente qualificate per svolgere consulenze a titolo gratuito, sul diritto nazionale ed europeo societario, bancario e dei mercati e intermediari finanziari (in vista anche dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario).

L’avviso era rivolto a esponenti del mondo accademico e professionisti (requisito di ammissione era una consolidata esperienza di almeno cinque anni nel rispettivo settore) e prevedeva una durata biennale del rapporto, senza rinnovo e con possibilità per il professionista di recedere (con preavviso di 30 giorni) ma con obbligo di portare a termine un eventuale studio che avesse iniziato.

Il Tar evidenzia anzitutto che l’avviso aveva ad oggetto una consulenza eventuale e occasionale (seppure da svilupparsi in due anni), che, proprio per tale condizione di fondo, non poteva qualificarsi come contratto di lavoro autonomo.

Le modalità di affidamento in base all’articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 non sono quindi applicabili, anche perché l’avviso prevedeva la possibilità, per il professionista, di recedere in ogni momento.

Secondo i giudici, l’obbligo di preavviso obbedisce a mera esigenza organizzativa (l’amministrazione ha necessità di conoscere ex ante su quali professionalità può contare in un determinato periodo), mentre l’obbligo di concludere l’incarico è funzionale ad un’azione della pubblica amministrazione efficace, che persegue il buon andamento: un’interruzione potrebbe causare perdite di tempo e degli apporti qualificati.

Il Tar ha pure chiarito che il rapporto non può configurarsi come appalto di servizi professionali: mancavano nell’avviso la previsione del numero ben definito di incarichi da conferire, dell’individuazione puntuale dell’oggetto e della consistenza di ciascun incarico, nonché una selezione vera e propria, con graduatoria finale.

Così il Tar afferma quindi la legittimità del carattere gratuito della consulenza, rilevando che nel nostro ordinamento non c’è alcun divieto in tal senso. E precisa che la disciplina dell’equo compenso non si applica, proprio perché il compenso non c’è. Nulla impedisce al professionista, senza incorrere in alcuna violazione, neppure del Codice deontologico, di prestare la propria consulenza senza pretendere ed ottenere alcun corrispettivo in denaro.

Il professionista può invece in questo caso trarre vantaggi di natura diversa, in termini di arricchimento professionale legato alla partecipazione ad eventuali tavoli, allo studio di particolari problematiche ed altro, nonché quale possibilità di far valere tutto ciò all’interno del proprio curriculum vitae. Tale miglioramento professionale riguarda peraltro sia i giovani professionisti, sia i soggetti con maggiore esperienza.

sentenza 11411/2019

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