Adempimenti

Attivazione della Cigs e obbligo di consultazione

di Josef Tschöll

Il Dlgs 148/2015 introduce diverse nuove disposizioni in materia procedurale, semplificando anche gli adempimenti a carico delle aziende.
Finora l'articolo 1, comma 7, della legge 223/1991 richiedeva l'attivazione di una procedura di consultazione sindacale secondo la disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge 164/1975. Dovevano formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione. Tra le novità adesso introdotte scompare l'obbligo di indicare già nella comunicazione i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione. Un obbligo che in passato ha generato anche un forte contenzioso con evidenti rischi di incertezza per le aziende.
Adesso l'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
Entro tre giorni dall'effettuazione della comunicazione è presentata dall'impresa o dalla parte sindacale, domanda di esame congiunto della situazione aziendale. La domanda è trasmessa, ai fini della convocazione delle parti, al competente ufficio individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora l'intervento richiesto riguardi unità produttive ubicate in una sola regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora l'intervento riguardi unità produttive ubicate in più regioni. In tale ultimo caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.
Il Ministero del lavoro ha chiarito nella risposta ad interpello n. 62/2009 che l'art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 218/2000, che costituisce la fonte regolamentare del procedimento per la CIG straordinaria, non contiene alcun obbligo gravante sull'impresa di farsi assistere dalle associazioni di categoria, per cui la comunicazione di avvio della procedura può essere effettuata dall'impresa senza l'assistenza dell'associazione datoriale e quest'ultima non deve intervenire necessariamente, a pena di invalidità della procedura, nella fase del confronto sindacale né necessariamente sottoscrivere l'accordo sindacale con le organizzazioni dei lavoratori.
Come finora, agli incontri per l'esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale parteciperanno anche funzionari della direzione territoriale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l'intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in più province della medesima regione.
Il decreto legislativo 148/2015 introduce, per la fase di consultazione sindacale, l'obbligo per le parti – con esclusione delle imprese edili ed affini -, di dover dichiarare espressamente la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà (difensivo). Con tale nuovo obbligo si è voluto attuare il principio espresso dalla legge delega all'articolo 1, comma 2, lettera a) punto 3. Su questo punto sarebbe da chiarire quali siano le conseguenze del mancato rispetto (per esempio: la nullità dell'intera procedura, la possibilità di sanare la mancata dichiarazione, se una parte lo dichiara e l'altra invece non intende farlo) e fino a dove può spingersi il potere del Ministero del lavoro, nel procedimento di autorizzazione, di sindacare la dichiarazione fatta dalle parti.
Costituiscono oggetto dell'esame congiunto:
- il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di orario, nonché delle misure previste per la gestione delle eventuali eccedenze di personale;
- i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali è richiesto l'intervento;
- le modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
L'intera procedura deve essere conclusa entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta. Il termine è ridotto a 10 giorni per le aziende fino a 50 dipendenti.
Come già visto nell'ambito della Cigo nella procedura di consultazione sindacale non è previsto necessariamente un accordo. Tuttavia è opportuno raggiungere un accordo soprattutto per quanto riguarda la rotazione dei lavoratori durante il periodo di Cigs, per la quale è richiesto un criterio di scelta oggettivo.
L'impresa che ritiene, per ragioni di ordine tecnico organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma da presentare con la richiesta di Cigs. Si tratta, però di una possibilità che è fortemente limitata da un possibile intervento da parte del Ministero del lavoro.
L'art. 24, co. 6, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede un meccanismo sanzionatorio per i casi di mancata rotazione dei lavoratori, incrementando il contributo addizionale a carico delle aziende. La sua determinazione è affidata a un decreto ministeriale.
L'art. 2, co. 24 della L. n. 549/1995 prevede inoltre a carico delle imprese che presentano domanda di Cigs di comunicare ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attività formative o di orientamento. Tali nominativi devono essere comunicati dalle imprese anche alla Commissione regionale per l'impiego. Un obbligo che adesso potrebbe comunque essere già assolto con la comunicazione dei lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro nella domanda di concessione. Tali informazioni sono inviate poi dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi in materia di condizionalità e politiche attive del lavoro (disciplinati dall'art. 8, D.Lgs. n. 148/2015).

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