Contenzioso

I requisiti della pensione di reversibilità al coniuge separato

di Silvano Imbriaci

L'articolo 22 della legge 903/1965, che regola le modalità di accesso alla pensione di reversibilità a favore del coniuge, non richiede quale requisito per l'accesso al trattamento la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge o lo stato di bisogno, ma solamente la prova dell'esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato. Lo scopo della norma è infatti quello di offrire una tutela al coniuge superstite all'eventuale stato di bisogno, senza che questa evenienza necessariamente debba verificarsi

La questione decisa dalla Cassazione n. 9649 del 2015 riguarda la domanda di riconoscimento di una pensione di reversibilità presentata dal coniuge superstite a seguito del decesso del titolare, dal quale peraltro risultava separato con addebito. La mancanza, nel caso di specie, di un assegno di mantenimento pone la necessità di verificare in quale modo il coniuge superstite separato possa avere accesso alla pensione di reversibilità che l'art. 22 della legge n. 903/1965 assegna, oltre che al coniuge, anche ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni, nonché ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 286/1987 aveva già potuto segnalare l'illegittimità dell'esclusione dalla erogazione della pensione di reversibilità del coniuge separato per colpa o con addebito, da equipararsi invece sotto ogni profilo, al coniuge superstite (separato e non) e in favore del quale opera la presunzione di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte. La prospettazione della Corte Costituzionale dunque non distingue la situazione del coniuge separato con addebito da quella ordinaria, del coniuge separato o non separato. Sotto questo profilo l'art. 22 cit. non richiede quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità la vivenza a carico al momento del decesso e lo stato di bisogno (come invece accade per i figli di età superiore ai 18 anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto), ma solamente l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato (non sembra quindi necessaria neanche la titolarità di un assegno alimentare; cfr. circolare Inps n. 84/2012). Lo scopo della prestazione è focalizzato sulla necessità di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, anche se questa evenienza non deve necessariamente prodursi o condizionare, quale presupposto, l'accesso alla tutela.

Per inciso, occorre ricordare che per effetto dell'art. 18, co. 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni (c.d. matrimoni di comodo).

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