Adempimenti

Procedura semplificata per chiedere gli ammortizzatori sociali nelle aree terremotate

di Massimo Braghin

Con la Circolare n. 38 del 16 dicembre 2016, il ministero del Lavoro fornisce istruzioni operative in materia di disciplina degli ammortizzatori sociali e delle relative deroghe quando i destinatari sono i lavoratori residenti nelle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

La Circolare richiama il decreto legge 189/2016, con il quale sono state finanziate risorse aggiuntive in favore delle popolazioni colpite dal terremoto, destinate all'attuazione di misure di ricostruzione, assistenza e ripresa economica rispetto ai territori dell'Abruzzo, del Lazio, Marche e Umbria, e, nello specifico, rispetto all'elenco dei Comuni contenuto nell'allegato 1 del dl n. 189/2016.

La Circolare chiarisce gli adempimenti da effettuare nella fattispecie della richiesta di fruizione di ammortizzatori sociali. Infatti, i datori di lavoro che presentano istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, ovvero istanza di assegno ordinario o di assegno di solidarietà a seguito del sisma del 24 agosto 2016, possono fruire delle seguenti dispense in materia di adempimenti normalmente richiesti:
- dall'obbligo di osservare il procedimento di informazione e consultazione sindacale;
- dal rispetto dei limiti temporali per la presentazione delle istanze;
- dall'obbligo di versamento del contributo addizionale;
- dall'obbligo di presentare l'istanza in bollo (l'esenzione si applica alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2016).

Per quanto attiene alla dispensa dall'obbligo di osservare il procedimento di informazione e consultazione sindacale, il riferimento è all'art. 24 del dlgs n. 148/2015, secondo cui, nella generalità dei casi, è obbligatorio comunicare alle Rsa/Rsu le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati; nei successivi 3 giorni viene presentata istanza di esame congiunto; la procedura deve concludersi entro 25 giorni.

Per quanto attiene alla dispensa dall'obbligo di rispettare i limiti temporali per la presentazione delle istanze, il riferimento è all'articolo 25 del dlgs n. 148/2015, secondo cui, nella generalità dei casi, l'istanza di Cigs/Cigo è presentata entro 7 giorni dalla conclusione della consultazione sindacale; inoltre, il riferimento è all'articolo 15 del dlgs n. 148/2015, secondo cui, nella generalità dei casi, l'impresa presenta entro 15 giorni all'Inps la domanda di ammissione al trattamento di Cigs/Cigo.

Per quanto attiene alla dispensa dall'obbligo di rispettare i limiti temporali per la presentazione delle istanze relative all'assegno ordinario, il riferimento è all'articolo 30 del dlgs n. 148/2015, secondo cui, nella generalità dei casi, l'istanza deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Per quanto attiene alla dispensa dall'obbligo di rispettare i limiti temporali per la presentazione delle istanze relative all'assegno di solidarietà, il riferimento è all'articolo 31 del dlgs n. 148/2015, secondo cui, nella generalità dei casi, la domanda di ammissione viene presentata all'Inps entro 7 giorni dalla conclusione dell'accordo sindacale e la riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per quanto attiene alla dispensa dall'obbligo di versare il contributo addizionale, il riferimento è alle imprese che operano nei territori colpiti dal sisma, che fruiscono del trattamento di integrazione salariale nel periodo 24 agosto 2016 – 30 settembre 2017, e si tratta di un'esenzione totale.

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