Adempimenti

Procedura semplificata per chiedere gli ammortizzatori sociali nelle aree terremotate

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di Massimo Braghin

Con la Circolare n. 38 del 16 dicembre 2016, il ministero del Lavoro fornisce istruzioni operative in materia di disciplina degli ammortizzatori sociali e delle relative deroghe quando i destinatari sono i lavoratori residenti nelle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

La Circolare richiama il decreto legge 189/2016, con il quale sono state finanziate risorse aggiuntive in favore delle popolazioni colpite dal terremoto, destinate all'attuazione di misure di ricostruzione, assistenza e ripresa economica rispetto ai territori dell'Abruzzo, del Lazio, Marche e Umbria, e, nello specifico, rispetto all'elenco dei Comuni contenuto nell'allegato 1 del dl n. 189/2016.

La Circolare chiarisce gli adempimenti da effettuare nella fattispecie della richiesta di fruizione di ammortizzatori sociali. Infatti, i datori di lavoro che presentano istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, ovvero istanza di assegno ordinario o di assegno di solidarietà a seguito del sisma del 24 agosto 2016, possono fruire delle seguenti dispense in materia di adempimenti normalmente richiesti:
- dall'obbligo di osservare il procedimento di informazione e consultazione sindacale;
- dal rispetto dei limiti temporali per la presentazione delle istanze;
- dall'obbligo di versamento del contributo addizionale;
- dall'obbligo di presentare l'istanza in bollo (l'esenzione si applica alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2016).

Per quanto attiene alla dispensa dall'obbligo di osservare il procedimento di informazione e consultazione sindacale, il riferimento è all'art. 24 del dlgs n. 148/2015, secondo cui, nella generalità dei casi, è obbligatorio comunicare alle Rsa/Rsu le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati; nei successivi 3 giorni viene presentata istanza di esame congiunto; la procedura deve concludersi entro 25 giorni.

Per quanto attiene alla dispensa dall'obbligo di rispettare i limiti temporali per la presentazione delle istanze, il riferimento è all'articolo 25 del dlgs n. 148/2015, secondo cui, nella generalità dei casi, l'istanza di Cigs/Cigo è presentata entro 7 giorni dalla conclusione della consultazione sindacale; inoltre, il riferimento è all'articolo 15 del dlgs n. 148/2015, secondo cui, nella generalità dei casi, l'impresa presenta entro 15 giorni all'Inps la domanda di ammissione al trattamento di Cigs/Cigo.

Per quanto attiene alla dispensa dall'obbligo di rispettare i limiti temporali per la presentazione delle istanze relative all'assegno ordinario, il riferimento è all'articolo 30 del dlgs n. 148/2015, secondo cui, nella generalità dei casi, l'istanza deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Per quanto attiene alla dispensa dall'obbligo di rispettare i limiti temporali per la presentazione delle istanze relative all'assegno di solidarietà, il riferimento è all'articolo 31 del dlgs n. 148/2015, secondo cui, nella generalità dei casi, la domanda di ammissione viene presentata all'Inps entro 7 giorni dalla conclusione dell'accordo sindacale e la riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per quanto attiene alla dispensa dall'obbligo di versare il contributo addizionale, il riferimento è alle imprese che operano nei territori colpiti dal sisma, che fruiscono del trattamento di integrazione salariale nel periodo 24 agosto 2016 – 30 settembre 2017, e si tratta di un'esenzione totale.

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