Previdenza

Cassa integrazione con costi crescenti

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

A quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino (il Dlgs 148/2015), l’impianto complessivo degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori si presenta sotto una nuova luce.

All’ampliamento dei soggetti tutelati si contrappone un sistema che si muove su logiche differenti e che, in conseguenza di alcune modifiche degli istituti e dei nuovi e maggiori costi aziendali, incide sulle relazioni industriali determinando un diverso e innovativo modo di intendere e utilizzare gli strumenti di sostegno al reddito.

Apprendisti

Le porte della cassa integrazione sono aperte all’apprendistato, ancorché alla sola tipologia del professionalizzante che, peraltro, costituisce oltre il 90% dei rapporti instaurati. Gli apprendisti occupati in imprese ammesse a entrambi i trattamenti (Cigo e Cigs), ovvero solamente alla Cigo, hanno accesso all’integrazione ordinaria. Se le aziende sono destinatarie della sola Cigs (per esempio gli esercizi commerciali con oltre 50 dipendenti), i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante possono contare sulla sola integrazione salariale straordinaria, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

Durata e scadenze

La durata complessiva dei trattamenti (Cigo e Cigs) è ridotta a 24 mesi nel quinquennio mobile (erano 36 in quello fisso); non è possibile autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo di quelle lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione.

Sempre riguardo alla durata, ai fini del conteggio, i periodi di Cigs connessi a contratti di solidarietà entro il limite di 24 mesi contano per la metà. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini e per quelle che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata dei trattamenti non può superare complessivamente i 30 mesi in un quinquennio mobile. Con riferimento alle richieste di integrazione salariale, per la Cigo il termine di presentazione della domanda è stabilito entro 15° giorno dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività; per la Cigs, invece, il termine è di 7 giorni che decorrono dalla data di conclusione della procedura sindacale o di sottoscrizione dell’accordo aziendale.

Oneri più elevati

Il contributo addizionale si muove, oggi, secondo logiche e criteri diversi dal passato. Il prelievo è unificato ed è valido, quindi, sia per la Cigo che per la Cigs e la misura è molto pesante.

Le aziende, infatti, sono chiamate a pagare un contributo pari al 9% calcolato sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse regolarmente lavorato nelle ore oggetto di integrazione salariale, concessa per 52 settimane in un quinquennio mobile. Se la Cig (ordinaria o straordinaria) è, invece, concessa per 104 settimane, nel medesimo arco temporale, il contributo sale al 12 %, per attestarsi al 15% nei casi in cui l’intervento interessi un periodo più ampio. In pratica, chi più usa, più paga.

In compenso costa di meno il contributo ordinario mensile: 1,70% per le imprese industriali in genere fino a 50 dipendenti (era 1,90%) e 2% per quelle oltre i 50 (era 2,20%). Per gli apprendisti il contributo è sempre dovuto nella misura prevista per gli operai. Il contributo mensile ordinario della Cigs è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dei lavoratori).

Il ruolo dei fondi di solidarietà

Anche i fondi di solidarietà appaiono oggi in veste diversa rispetto al passato. Si tratta di ulteriori strumenti di sostengo al reddito che riguardano i settori esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie.

Con il chiaro intento di ampliare la platea dei soggetti tutelati e, parallelamente, al fine concretizzare l’uscita dal sistema della cassa deroga, l’istituzione dei fondi è obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti (nelle previgenti disposizioni della legge 92/2012 il limite era di 15). Per il raggiungimento della soglia dimensionale vanno computati anche gli apprendisti.

Il Fondo di integrazione salariale

Inoltre, dal 1° gennaio 2016, opera presso l’Inps il Fondo di integrazione salariale (Fis) che ha sostituito il precedente Fondo di solidarietà residuale.

Il Fis riguarda i datori di lavoro che occupano mediamente più 5 dipendenti, appartenenti a settori per i quali le parti sociali non abbiano costituito un fondo di solidarietà bilaterale, né (come per l’artigianato e la somministrazione) un fondo bilaterale alternativo.

Il Dlgs 148/2015

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