Apprendistato - precedenti periodi
L’articolo 41, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato “finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. La funzione tipica ed essenziale del contratto è pertanto duplice: da una parte lo scopo “formativo”, dall’altra l’obiettivo di favorire in prospettiva futura, attraverso la formazione professionale erogata e l’addestramento sul campo, una migliore condizione occupazionale del giovane. Una risalente ricostruzione dottrinale configura l’apprendistato come un contratto a causa mista, risultante appunto dall’innesto dell’obbligo formativo nella causa tipica del contratto di lavoro subordinato, di scambio tra prestazione e retribuzione. Questa impostazione si ritrova oggi in una delle sottocategorie di apprendistato, disciplinata al successivo art. 44 del già citato D.Lgs. n. 81/2015: l’apprendistato professionalizzante. Tale norma sancisce che il contratto di apprendistato professionalizzante mira al conseguimento di una “qualificazione professionale ai fini contrattuali”. Fatta questa premessa, è evidente che il giovane che sia già in possesso della “qualificazione professionale ai fini contrattuali”, comunque acquisita, risulterebbe carente del presupposto di fondo dell’apprendistato professionalizzante. Il Ministero del Lavoro sostiene (nella circolare citata dal lettore) che il contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso ipotizzato, è nullo per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso, benché occorra comunque valutare se nell'ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore. Nell'ambito della valutazione rileva anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. Il Ministero conclude sostenendo che non sembra ritenersi ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva; tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell'acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull'instaurando rapporto di apprendistato. Benché l’opinione ministeriale si conformi su una posizione di chiusura verso il caso prospettato dal lettore (l’asticella sembrerebbe posta alla metà del periodo di formazione), è opportuno precisare che non esiste alcuna previsione normativa che escluda espressamente la possibilità di assumere giovani in apprendistato solo per il fatto di essere già stati in precedenza formati e/o qualificati da un’altra impresa. L’argomento può essere incluso tra quelli che il Legislatore ha inteso delegare “in bianco” alla contrattazione collettiva qualificata. Il comma 5, art. 42, del D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando alcune discipline che il Legislatore non ha voluto delegare alle Parti Sociali (forma e contenuti del contratto, durata minima, sanzioni, recesso), rimette agli accordi interconfederali o collettivi ogni altra regolamentazione, fissando soltanto alcuni principi guida elencati allo stesso art. 5. In definitiva, la ricognizione della questione sollevata dal lettore può concludersi all’interno delle previsioni del CCNL di settore (es: CCNL per i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere, da ultimo rinnovato l’8 settembre 2014 da Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI-FEDERMAS-UNAMEM e CGIL, CISL e UIL). Il riferimento, in tal caso, è al punto 5) dell’art. 25 di detto contratto (rubricato “Apprendistato presso altri datori di lavoro”), che così recita: “Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi”. Si può concludere pertanto, con una lettura inversa, che il CCNL in esame consente di stipulare un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, senza decurtazione del periodo svolto presso altro datore di lavoro, se siano trascorsi almeno 12 mesi d’intervallo tra la cessazione anticipata del precedente e la stipula del nuovo contratto, ancorché riguardi le stesse mansioni. Diversamente, non pare che la formula utilizzata dal CCNL consenta la medesima operazione quando il precedente apprendistato abbia raggiunto il suo ordinario termine formativo, facendo la disposizione richiamo all’apprendistato professionalizzante “iniziato” presso altri datori di lavoro e non ad ogni esperienza di apprendistato presso altro datore di lavoro.
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