L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoratore tedesco distaccato in Italia

di Andrea Costa

La domanda

Buongiorno, un'azienda tedesca, con sede anche in Italia, distacca un dirigente dalla Germania all'Italia per 3 anni. Lo stipendio sarà pagato dalla casa madre tedesca e quindi tassato e assoggettato a contribuzione previdenziale in Germania, mentre in Italia, dall'azienda italiana, il dipendente percepirà dei premi. La domanda è la seguente: come dovranno essere tassati fiscalmente e che assoggettamento previdenziale avranno gli importi percepiti in Italia?

In tale fattispecie occorre preliminarmente analizzare lo status di residenza fiscale del dirigente ai sensi della normativa interna e convenzionale. Si richiamano in questa sede i requisiti di residenza a fini fiscali dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): • iscrizione alle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta, oppure • domicilio in Italia ai sensi del Codice Civile per la maggior parte del periodo di imposta, oppure • residenza in Italia ai sensi del Codice Civile per la maggior parte del periodo di imposta. Qualora il dirigente soddisfi almeno uno dei predetti requisiti, sarà considerato fiscalmente residente in Italia, con l'obbligo di pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti (worldwide taxation principle), sia di fonte tedesca sia di fonte italiana (premi). Diversamente, nel caso in cui nessuna delle tre condizioni sopra enunciate sia rispettata, il dirigente si qualificherà come non fiscalmente residente in Italia e sarà tassato unicamente sul reddito da lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c) del TUIR. E' utile ricordare inoltre che la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania il 18 ottobre 1989, Gazz. Uff. 27 novembre 1992, n. 280 prevede, all'articolo 15 - Lavoro subordinato, a beneficio dei non residenti in Italia, la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza degli emolumenti percepiti a titolo di reddito da lavoro dipendente quando, congiuntamente: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. Nel caso prospettato non sarà possibile applicare la disposizione convenzionale in quanto non risulta soddisfatto il requisito di cui alla lettera b) per effetto del pagamento dei premi ad opera della società italiana. In questa sede si segnala che la citata Convenzione contiene disposizioni in materia di frazionamento della residenza fiscale in corso d'anno. Tale fattispecie è regolata dal comma 3 del Protocollo che recita come segue: "Se una persona fisica è considerata residente dello Stato contraente in base all'art. 4 soltanto per una frazione dell'anno ed è considerata residente dell'altro Stato contraente per il resto dell'anno (cambio di residenza), l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, termina nel primo Stato alla fine del giorno in cui è stato effettuato il cambio di domicilio. Nell'altro Stato, l'assoggettamento all'imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio". Pertanto, in applicazione del Protocollo della Convenzione, tutti gli emolumenti (inclusi i premi) saranno tassati in Italia ed esentati in Germania a decorrere dal giorno in cui è stato operato il cambio di domicilio del dirigente. Prima del cambio di domicilio, tutti i premi eventualmente erogati dalla società italiana e riferiti ad attività di lavoro dipendente prestata in Italia saranno assoggettati a tassazione nel territorio dello Stato quali redditi percepiti da un soggetto non fiscalmente residente (art. 23, comma 1, lett. c)). Con riguardo all'aspetto previdenziale, poiché si è in presenza di un distacco comunitario, trova applicazione l'art. 12 - "Norme particolari" del Regolamento n. 883/2004 secondo cui "La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona". Pertanto il datore di lavoro tedesco dovrà compilare ed inviare all'istituzione previdenziale competente del Paesi di origine il formulario A1 al fine di consentire al dirigente di continuare a contribuire in Germania per il periodo di distacco. Al termine dei 24 mesi, ai sensi dell'art. 16 del predetto Regolamento, sarà possibile richiedere una proroga del periodo di versamento contributivo in Germania alle competenti istituzioni. I contributi previdenziali, dunque, saranno interamente versati in Germania, anche per la quota riferita ai premi corrisposti dalla società distaccataria italiana.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©