Previdenza

Solidarietà, due nuovi fondi al via

Dal 1° gennaio 2016 tutti i datori di lavoro con un organico superiore alle 5 unità, e i relativi dipendenti, che non hanno titolo a fruire della cassa integrazione guadagni in base alla legislazione ordinaria e che non hanno aderito a specifici Fondi di solidarietà, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del D.lgs. 148/2015. Ciò in applicazione della legge n. 92/2012 e dello stesso decreto 148/2015 finalizzati, tra l'altro, ad attuare una tutela per così dire "universalistica" nei confronti di tutti coloro che vengono totalmente o parzialmente sospesi dal lavoro. Allo scopo sia di evitare questa confluenza ope legis in un fondo residuale e intersettoriale, sia di tener conto delle particolarità e specificità dei settori di appartenenza, sono stati via via costituiti e/o modificati nel corso del 2015 e dei primi mesi di quest'anno numerosi Fondi di solidarietà di settore o sottosettore produttivo e, da ultimo, il Fondo del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e il Fondo ormeggiatori e barcaioli italiani. Vediamone, in estrema sintesi, le caratteristiche principali.

Fondo di solidarietà bilaterale per il personale addetto alla riscossione dei tributi erariali - Questo Fondo, istituito presso l'Inps con D.M. n. 95439 del 18 aprile 2016, deriva sostanzialmente dall'analogo Fondo a suo tempo costituito, ex art. 2 comma 28 della legge 662/96, con decreto 375/2003.
L'originario Fondo di solidarietà ha avuto per i primi anni un funzionamento abbastanza complicato e discontinuo a causa in particolare delle conflittualità più volte emerse tra i componenti del comitato amministratore, spesso facilitate dalle continue ed improvvisate riforme e ristrutturazioni del settore.
In data 20.12.2013 le organizzazioni datoriali e sindacali hanno sottoscritto uno specifico accordo per "adeguare e modificare il regolamento istitutivo del Fondo… alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 92/2012", accordo che è stato poi integrato il 28 gennaio successivo.
Il decreto del 18 aprile 2016, nel recepire entrambi tali accordi, li "adegua" alle disposizioni introdotte dal D.lgs. 148/2015 e stabilisce, per il nuovo Fondo, la seguente disciplina:
-il Fondo è regolamentato, per quanto non diversamente disposto, dagli artt. da 26 a 40 del decreto 148/2015;
-il Fondo vuole assicurare a tutti i lavoratori del settore assunti a tempo indeterminato, compresi i dirigenti: a) una tutela in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, b) interventi di formazione e riqualificazione professionale, c) interventi di politica attiva del lavoro, d) assegni straordinari di sostegno del reddito (e cioè prepensionamenti) fino ad un massimo di 5 anni;
-il Fondo è amministrato da un Comitato paritetico costituito, tra l'altro, da 10 esperti del settore e delibera in materia di prestazioni, contributi, ricorsi, bilanci;
-il finanziamento è assicurato da un contributo ordinario dello 0,30%, uno addizionale dell'1,50% e uno straordinario a totale copertura dei prepensionamenti;
-il decreto ministeriale regola minutamente i criteri di concessione, determinazione dell'importo, cumulabilità e durata delle varie prestazioni (v. artt. da 7 a 11).

Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani - Questo Fondo, caratterizzato "dalle specificità delle attività svolte caratterizzate da forte stagionalità" è stato istituito, presso l'Inps, con D.M. n. 95440 del 18 aprile 2016 – che ha recepito uno specifico accordo del 6.03.2014 stipulato tra A.N.G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti – ed è regolamentato, per quanto non diversamente disposto dallo stesso decreto 95440, dagli artt. da 26 a 40 del D.lgs. 148/2015.
Il nuovo Fondo, cui sono obbligatoriamente iscritte tutte le aziende del settore (che sono organizzate in società cooperative) "a prescindere dalla consistenza dell'organico aziendale", è gestito da un Comitato paritetico composto tra l'altro da sei esperti ed ha gli stessi compiti dei Comitati amministratori degli altri Fondi (deliberazioni in materia di prestazioni, contributi, ricorsi, bilanci) ed è finanziato da un contributo ordinario dello 0,30% e da uno addizionale dell'1,50%.
Il Fondo eroga un assegno ordinario in favore di tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti, sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto a seguito di una "situazione di crisi" del gruppo cooperativo di cui fanno parte. L'importo dell'assegno "è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali".
Il gruppo che fa ricorso a questa prestazione "non può in nessun caso coinvolgere più di 40 lavoratori l'anno, per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi per ciascun lavoratore e per un massimo di 3.200 giorni di Cig complessivi annui".

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