Previdenza

Congedo Covid-19: indennità effettiva sotto la soglia del 50% della retribuzione

di Gianfranco Nobis

L'articolo 23 del Dl n. 18/2020 riconosce ai lavoratori dipendenti, la possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro per un periodo non superiore a 15 giorni beneficiando di un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le previsioni dall'articolo 23 del Dlgs n. 151/2001 (a eccezione del comma 2). Il congedo, lo ricordiamo, viene concesso ai genitori di minori che abbiano un età non superiore ai 12 anni, per far fronte alle difficoltà rinvenibili dalla sospensione delle attività didattiche, ed è fruibile entro il 3 maggio 2020 salvo ulteriori e auspicabili interventi da parte del legislatore.

Le regole per la determinazione dell'indennità
Le disposizioni sopraindicate richiedono che l'indennità pari al 50% della retribuzione sia calcolata in base alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto, immediatamente precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo (articolo 23, comma 1,del Dlgs n. 151/2001). Per effetto del medesimo provvedimento (articolo 23, comma 4), la retribuzione media globale giornaliera si determina dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo, escludendo il rateo di mensilità aggiuntiva. Come specificato dall'Inps tramite la circolare n. 45/2020, il computo delle giornate e il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale: ne consegue che per le lavoratrici e i lavoratori con qualifica di impiegato sono indennizzabili tutti i giorni di calendario, comprese le domeniche, con esclusione delle sole festività nazionali e infrasettimanali coincidenti con la domenica. Per coloro i quali, invece, abbiano qualifica di operaio sono indennizzabili tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato, riscontrati nel periodo di assenza (escludendo le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali).

Indennizzo inferiore al 50% della retribuzione
Applicando le ipotesi previste dal legislatore è possibile determinare l'indennità spettante per un lavoratore impiegato del settore del credito (retribuzione lorda 2.259,05), il quale per 5 giorni (dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020) abbia beneficiato del congedo in commento. L'indennità che il lavoratore percepirà per il periodo indicato ammonta complessivamente a 188,25 euro (2.259,05/30/2*5), mentre invece il 50% della retribuzione effettiva che avrebbe percepito per il medesimo periodo ammonta a 256,71 euro (2.259,05/22/2*5). Ne consegue, quindi, che il lavoratore del credito perde complessivamente 68,46 euro per 5 giornate di congedo.
Nel caso di un operaio dipendente del settore metalmeccanico, che percepisce mensilmente 1673.87 euro lordi, la fruizione del congedo speciale, per il periodo 16 marzo 2020 – 21 marzo 2020, permette al lavoratore di percepire un'indennità di 167,38 euro (1673,87/30/2*6). Mentre Il 50% della retribuzione effettiva dell'operaio, per il medesimo periodo, ammonta a 193,13 euro (1673,87/26/2*6) con una differenza di € 25,75 rispetto a quanto effettivamente percepito.

Scelte diverse e semplificazione
Il fenomeno sopra descritto, secondo il quale l'indennità spettante al lavoratore si attesta effettivamente al di sotto del 50% della retribuzione effettiva, tende ad affievolirsi (fino a scomparire solo nel caso di impiegati) se, all'interno del periodo di congedo, sono compresi anche i sabati e le domeniche. Una scelta poco fruibile da parte del lavoratore, il quale avrà necessità di utilizzare il congedo speciale solo per le giornate in cui effettivamente vi sia sovrapposizione con l'attività lavorativa e la sospensione delle attività didattiche. In vista di una possibile reintroduzione del congedo, motivata dall'impossibilità di ripristinare le attività scolastiche, occorre valutare anche questi aspetti: ci si chiede, infatti ,se non sarebbe stato più adatto al caso (nonché meno complesso) il riconoscimento di un congedo pari al 50% della retribuzione effettivamente spettante, anziché determinare tale grandezza secondo le previsioni dell'articolo 23 del Dlgs n. 151/2001.

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