Contenzioso

Pensione di inabilità civile: limiti di reddito e regime intertemporale

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di Silvano Imbriaci

Nella verifica del requisito reddituale per l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile si è posto storicamente il problema di verificare la cumulabilità al reddito individuale dell'interessato anche del reddito del coniuge.

In relazione alla pensione di invalidità prevista dall'art. 12 della legge n. 118/1971, la Cassazione aveva dato risposta positiva con una serie di pronunce fin dal 2002 nelle quali aveva evidenziato che ai fini dell'attribuzione della pensione di cui sopra doveva considerarsi non solo il reddito dell'invalido, ma anche quello del coniuge (eventualmente presente), con la conseguenza, in caso di sommatoria dei redditi superiore al limite indicato dalla norma, del diniego della prestazione. Era la stessa normativa (in particolare l'art. 14 septies comma 4 del Dl n. 663/1979) a non prevedere per la pensione di inabilità civile l'esclusione del reddito percepito dai componenti del nucleo familiare (diversamente a quanto accadeva per l'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971), conformemente al ruolo riconosciuto alla solidarietà familiare nell'ambito della tutela delle persone svantaggiate.

Tale orientamento della Cassazione era stato confermato più volte (anche se non erano mancate voci di segno contrario). Ciò non aveva tuttavia impedito l'intervento chiarificatore del legislatore (art. 10, comma 5, l. n. 99/2013), mediante successive aggiunte di disposizioni all'art. 14 septies cit. In particolare, secondo il comma 7 di detta norma, si precisa che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore degli invalidi civili è calcolato con riferimento al reddito agli effetti Irpef, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Vi è quindi un'indicazione espressa in merito alla irrilevanza del reddito del coniuge, in quanto componente del nucleo familiare. La disposizione su cui si è appuntata l'attenzione della ordinanza in commento (n. 14979/2016) è tuttavia quella che regola il regime intertemporale. Secondo il comma 8 dell'art. 14 septies, infatti, la disposizione di favore si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto un provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della disposizione innovativa, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data e senza il pagamento di importi arretrati. Nell'eventualità in cui siano stati erogati importi prima della data di entrata in vigore della legge essi non sono oggetto di recupero dove siano rispettosi dei criteri di cui alla stessa legge. L'intento della normativa è quello di evitare che il discrimine temporale dato dall'entrata in vigore della nuova norma (28 giugno 2013) possa in qualche modo pregiudicare il diritto di chi abbia dato vita ad un procedimento amministrativo e/o giudiziario per il riconoscimento del diritto. In tal caso, infatti, il regime più favorevole si applica purché i procedimenti non siano stati ancora definiti e comunque il diritto a pensione, se accertato, non potrà retroagire rispetto alla data del 28 giugno. Eventuali arretrati sulle pensioni riconosciute non potranno essere pagati e nell'ipotesi di intervenuto pagamento le somme erogate non saranno recuperabili purché il riconoscimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti rispettoso dello stesso. Il giudice dovrà quindi affidarsi all'esame di tali elementi in fatto per poter procedere all'applicazione retroattiva del nuovo limite reddituale. In particolare, nel caso di specie, è stata ritenuta applicabile la vecchia interpretazione (sommatoria dei redditi), in ragione del fatto che, all'epoca dell'entrata in vigore della nuova norma, la ricorrente aveva superato il 65esimo anno di età e dunque non poteva più essere titolare di pensione di inabilità. Infatti, secondo l'art. 19 della legge n. 118/1971, in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

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