Indennità sostitutiva di mensa
Normalmente è la contrattazione collettiva (nazionale o di secondo livello) che disciplina i servizi relativi alle pause pranzo dei dipendenti, non esistendo una norma che regoli l’istituto per ogni esigenza. Il datore di lavoro può comunque prevedere diversi sistemi, anche contemporanei, di soddisfacimento di tale necessità, istituendo il servizio mensa per taluni dipendenti e l’erogazione dei ticket restaurant per chi non può fruirne per esigenze di servizio, o ancora un’indennità sostitutiva. Il tema viene argomentato principalmente sotto il punto di vista del trattamento fiscale e contributivo a seconda del sistema utilizzato per la gestione della pausa pranzo. Il CCNL metalmeccanici PMI si preoccupa di disciplinare l’istituto della mensa solo in occasione di appalti e trasferte e in relazione alle mense aziendali esistenti; non prevede dunque l’obbligo di assolvere in qualche modo al ristoro del dipendente durante la pausa pranzo, ma ciò non toglie che il datore di lavoro possa autonomamente, o su richiesta dei dipendenti, utilizzare uno dei sistemi esistenti anche attraverso l’erogazione di un’indennità sostitutiva. L’unica accortezza sarà quella di verificare l’assoggettamento fiscale e contributivo a seconda della tipologia di sistema scelto e l’ambito di applicazione. Per ciò che concerne i buoni pasto invece, è interessante rilevare che, secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22702 del 22/10/2014), il diritto sussiste tanto nel caso in cui durante la fascia oraria concordata il lavoratore sia impegnato al lavoro, quanto nel caso in cui abbia terminato di lavorare ma i tempi di percorrenza non gli consentono di raggiungere entro l’esaurirsi di tale fascia oraria”.
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