L’ipotesi è quella di un’azienda con meno di 5 dipendenti che applica il ccnl Turismo Confcommercio che ha una dipendente con contratto di apprendistato di 1° livello in stato di gravidanza insorto prima della scadenza del periodo formativo. In caso di maternità, anche per l’apprendistato di ° livello è prevista la sospensione del periodo formativo con slittamento del termine originario. Qualora però l’apprendista, prima o dopo l’inizio del congedo obbligatorio, decida di ritirarsi dal corso di studi o presenti un alto livello di assenteismo facendo venir meno gli obbiettivi formativi prefissati è possibile recedere dal contratto per giustificato motivo (art. 42 comma 3 D.Lgs 81/2015), scavalcando il divieto di licenziamento a tutela della lavoratrice (dalla gestazione all'anno del bambino)?
L’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 elenca tassativamente le ipotesi dove non si applica il divieto di licenziamento. Tra queste rientra anche la colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. L’art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 consente di prorogare il contratto di apprendistato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione...