Contenzioso

Decadenza, solidarietà e rischio elettivo nell’azione di regresso Inail

di Silvano Imbriaci

Nella sentenza 19511 del 23 luglio 2018, la sezione lavoro della Cassazione affronta due distinti temi riguardanti l'esercizio dell'azione di regresso dell'Inail nei confronti di subappaltante e subappaltatore in relazione all'indennità da corrispondere in seguito a infortunio sul lavoro occorso a un dipendente dell'appaltatore.

La prima questione riguarda la decorrenza del termine triennale di estinzione dell'azione di regresso (articolo 112 del testo unico 1124/1965, commi 3 e 5) nel caso di archiviazione del procedimento penale a carico di uno dei due condebitori solidali. In particolare è stata contestata la tardività dell'azione di regresso rispetto al provvedimento di archiviazione riguardante uno dei debitori.

Infatti, l'articolo 112 individua all'ultimo comma la decorrenza del termine dalla sentenza penale che dichiari di non doversi procedere per le cause indicate nell'articolo 11 del testo unico o nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile. Sul tema della decorrenza del dies a quo si è espressa recentemente la Cassazione a sezioni unite (sentenza 16 marzo 2015, numero 5160), proprio in relazione al problema del mancato esercizio dell'azione penale. In quella sede la sezioni unite non avevano dato seguito all'indirizzo (Cassazione 10950/2000) che individuava tale momento nella data di richiesta del risarcimento all'assicurato, per non affidare la decorrenza della prescrizione alla mera volontà dell'ente previdenziale, condividendo invece la tesi (sentenze 5134 e 5879 del 2011), che, nell'ipotesi in cui non fosse stato iniziato alcun procedimento penale, individuava la decorrenza del termine triennale di prescrizione nel momento della liquidazione dell'indennizzo al danneggiato. Sulla base di tale pronuncia, che in qualche modo è riuscita a colmare un vuoto di regolamentazione, le doglianze relative alla verifica del termine in relazione al provvedimento di archiviazione secondo la Sezione Lavoro sono irrilevanti, in assenza della contestazione della decorrenza della prescrizione rispetto alla data di liquidazione dell'indennizzo.

Quanto, invece, al tema della prova del nesso causale, occorre verificare la permanenza della responsabilità in capo al debitore/imprenditore quando vi sia un comportamento colposo del lavoratore che contribuisca alla causa dell'infortunio. Nel caso specifico il lavoratore non risultava avere adottato (non si sa se volontariamente o no) tutte le cautele necessarie per evitare l'infortunio. Qui la Cassazione fa leva sul proprio consolidato orientamento secondo cui, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, il datore di lavoratore è esonerato da responsabilità solo quando la condotta del dipendente assuma i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto alle direttive ricevute e alla modalità di svolgimento della lavorazione.

Vi è quindi il riconoscimento di una responsabilità del datore di lavoro che va oltre la mera osservanza delle misure di prevenzione antinfortunistiche, dal momento che coinvolge anche la fase di lavorazione stessa, sotto il profilo della sorveglianza, anche tramite suoi preposti. Non può dirsi né imprevedibile, né anomala una semplice dimenticanza da parte dei lavoratori all'adozione delle misure minime e standard di protezione. Infatti le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono finalizzate alla tutela del lavoratore non solo dagli incidenti che derivano dalla sua disattenzione, ma anche da quelli che derivano dalla sua imperizia, o dalla sua imprudenza.

La responsabilità del datore di lavoro ricorre non solo nel mancato apprestamento delle misure di sicurezza necessarie, ma anche dall'omessa vigilanza circa l'adozione da parte del lavoratore delle cautele e degli strumenti di protezione messi a disposizione dell'imprenditore (Cassazione 22818/2009).

La sentenza si pone nel solco di quella giurisprudenza che distingue in modo netto le ipotesi di rischio elettivo (idoneo a escludere la tutela infortunistica Inail) da quelle in cui l'infortunio si verifica per motivi di imprudenza e negligenza. L'elemento distintivo deve essere individuato non solo nella volontarietà dell'azione, ma anche nella sua abnormità e nel fatto di non essere stata determinata da situazioni necessitanti o di forza maggiore, dovendosi verificare in ogni caso la permanenza di un collegamento tra svolgimento dell'attività lavorativa e azione che porta all'infortunio ad essa riferibile..

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