Reddito di inclusione in anticipo
Qualora sia di importo non superiore a 20 euro al mese, il reddito di inclusione viene pagato in un’unica soluzione annuale anticipata. Con la circolare 57/2018 l’Inps ha recepito le novità normative di questa forma di sostegno introdotte dalla legge di bilancio 2018.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione, l’articolo 1, comma 194, della legge 205/2017 ha stabilito che, in caso di importi ridotti, il pagamento avvenga in «soluzioni annuali». L’Inps applica tale disposizione prevedendo il pagamento anticipato. Come spiega lo stesso istituto di previdenza, a fronte per esempio di un Rei richiesto in febbraio, del valore di 15 euro mensili da riconoscere per 18 mensilità, il beneficiario riceverà 150 euro al momento dell’accoglimento della domanda (15 euro per 10 mesi del 2018) e altri 120 euro (15 per 8 mesi) nel 2019.
A tutela del richiedente, è comunque previsto che vengano effettuati ulteriori controlli nel corso del periodo di competenza del Rei, in modo che se la situazione economica dovesse cambiare, facendo sorgere il diritto a un reddito di inclusione di importo superiore, dovrà essere erogata la differenza.
L’Inps fornisce anche gli importi massimi che possono essere riconosciuti in base al numero dei componenti il nucleo familiare (si veda la tabella a fianco), anche in questo caso tenuto conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018. I valori sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 147/2017: si parte da un importo di 3.000 euro che deve essere moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza (correlato al numero dei familiari) e successivamente ridotto al 75 per cento. Inoltre il valore del beneficio non può superare l’assegno sociale incrementato del 10 per cento.
Gli importi massimi sono riconosciuti ai nuclei familiari che non ricevono trattamenti assistenziali e hanno un indicatore della situazione reddituale pari a zero. L’importo del Rei si riduce a fronte di risorse economiche proprie dei beneficiari, in modo che, sommando i due elementi, si arrivi all’importo massimo concedibile.
Qualora, a fronte di una domanda di reddito di inclusione e delle relative verifiche, l’importo del beneficio economico erogabile sia pari a zero, la domanda viene respinta, ma, per effetto delle novità introdotte quest’anno, a fronte della variazione della situazione del richiedente, quest’ultimo può presentare subito una nuova domanda.
Infine l’Inps recepisce la modifica, in vigore nei primi sei mesi di quest’anno, relativa allo stato di disoccupazione, che è una delle condizioni richiesta al nucleo familiare. Le regole sono state semplificate rispetto al 2017 e ora è sufficiente la presenza di un disoccupato con almeno 55 anni di età.Peraltro, sempre per effetto della legge di bilancio 2018, dal mese di luglio non sarà più necessaria la presenza di un disoccupato nel nucleo o, in alternativa, di un minorenne, un disabile e un suo genitore o tutore, una donna in gravidanza.