Il trattamento fiscale dei ristorni dei soci lavoratori di cooperative
La legge 142/2001 all’articolo 3 stabilisce che il socio lavoratore deve percepire un trattamento economico complessivo “[…] comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. In aggiunta alla retribuzione minima, la norma disciplina la possibilità di erogare trattamenti economici ulteriori che possono assumere la forma di “maggiorazione retributiva”(art. 3, co. 2, lett. a) ) o “ristorni” (art. 3, co. 2, lett. b) ). La circolare 28/E del 15 giugno 2016 ammette in linea di massima la tassazione agevolata prevista per i premi di risultato sui ristorni erogati ai soci lavoratori a condizione che tali ristorni siano conformi alle previsioni introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016 e dal Decreto 25 marzo 2016. E’ pertanto escluso che tale agevolazione possa essere applicata ai ristorni la cui corresponsione non sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili. Circa l’ultima parte del quesito si conferma che la cooperativa è tenuta a depositare telematicamente, in luogo del contratto, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni. Nel Modulo Deposito contratti aziendali e territoriali si dovrà barrare la voce “Ristorni” nella Sezione 6.
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