Contenzioso

Sempre deducibili i costi per le auto aziendali date in uso ai dipendenti

di Salvatore Servidio

La Cassazione, respingendo il ricorso dell'agenzia delle Entrate, afferma che i costi per le auto aziendali date in uso ai dipendenti sono sempre deducibili anche quando i mezzi sono destinati al trasporto promiscuo di cose e persone.
Nella questione trattata dalla Corte di legittimità con la sentenza 16 gennaio 2019, n. 874, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione del primo grado annullando l'avviso di accertamento oggetto di controversia, emesso dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di una società in base al disconoscimento di talune componenti negative di reddito dell'anno.
In particolare, conformemente alla sentenza di prime cure, il giudice d'appello ha accolto la prospettazione della contribuente ritenendo illegittima, tra l'altro, la ripresa a tassazione dei costi relativi ad automezzi aziendali destinati al trasporto promiscuo di cose e persone ritenuti indeducibili ai sensi dell'art. 121-bis del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, vigente ratione temporis.
Nel conseguente ricorso per Cassazione, l'ente impositore ha criticato l'assunto della Commissione territoriale circa il fatto che la società contribuente avesse fornito la prova che gli automezzi fossero in uso ai dipendenti, denunciando quindi omessa motivazione per la mancanza di qualsiasi riferimento alle fonti di convincimento del giudice di merito.
Sempre la difesa erariale ha dedotto che grava sul contribuente l'onere di provare «che il costo rispetti il requisito dell'inerenza rispetto all'attività esercitata».
In completa aderenza alla doppia conforme di merito, anche in sede di legittimità viene disatteso l'assunto erariale, affemando la Sezione tributaria che i costi per le auto aziendali date in uso ai dipendenti sono sempre deducibili anche quando i mezzi sono destinati al trasporto promiscuo di cose e persone.
A tal fine, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del Fisco perché non ha ravvisato il dedotto vizio di motivazione e l'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ed ha tacciato come mere affermazioni di principio i rilievi della ricorrente Amministrazione finanziaria dichiarando che deve ritenersi più che soddisfacente la motivazione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale nell'affermare testualmente che «l'ufficio per gli autoveicoli non ha mai contestato che fossero dati in uso ai dipendenti per l'espletamento della propria attività di lavoro, quindi, non poteva esservi dubbio circa la deducibilità dei relativi costi in quanto sicuramente inerenti all'attività di impresa», come peraltro sancito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 30 luglio 2007, n. 16826).
Tali costi, quindi, essendo correlati all'attività d'impresa, sono sicuramente inerenti, sottolinea la sentenza n. 874/2019 in esame e, come previsto dallo stesso art. 121-bis, comma 1, lett. a), n. 2), del Tuir, all'epoca vigente, sono totalmente deducibili e comunque il contribuente ha provato nel caso di specie che le auto venivano date in uso ai dipendenti.
A fronte di questa esaustiva e congrua motivazione fornita dalla Commissione del riesame, alla Cassazione è sembrata evidente, per conseguenza, l'infondatezza del ricorso erariale.
Si può affermare in proposito che, in linea con la giurisprudenza di legittimità più recente (da ultimo sentenza 13 dicembre 2018, n. 32254), la Corte di cassazione conferma il concetto di inerenza nella sua considerazione qualitativa e non quantitativa, laddove in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa, non dall'art. 109, comma 5, del Dpr n. 917/1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

I mezzi aziendali - Si ricorda che l'art. 121-bis del Tuir, rubricato "Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni" - soppresso dall'art. 1 del Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344 -, disponeva che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri: a) per l'intero ammontare relativamente: 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
Il nuovo art. 164 del Tuir, come modificato dall'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone, restrittivamente, nella versione attuale in vigore dal 1° gennaio 2017, che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore ivi indicati, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): b-bis) nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti «per la maggior parte del periodo d'imposta».
Per vedere riconosciuta la deduzione è necessario appunto che l'auto sia nella disponibilità del dipendente pr la maggior parte del periodo di imposta (che corrisponde di norma a 183 giorni più uno, quindi 184 giorni) per cui il dipendente è in servizio, ragguagliato all'anno se prende servizio non il primo gennaio ma un giorno successivo.
Qualora l'utilizzo sia effettuato per la minor parte dell'anno ragguagliata al periodo di servizio del dipendente che riceve il mezzo aziendale, allora si potrà dedurre solo il corrispettivo riferito al fringe benefit sulle auto tassato nella busta paga del dipendente, mentre eventuali eccedenze potranno essere dedotte nella misura del massima del 40% dei costi sostenuti.
Si rammenta altresì che di recente, in una fattispecie similare, la Cassazione, nell'accogliere il ricorso delle Entrate, ha stabilito che la deducibilità integrale delle spese relative alle autovetture aziendali presuppone la prova, da parte del contribuente, dell'esclusiva strumentalità del bene all'esercizio dell'impresa (v. ordinanza 30 novembre 2018, n. 31031).
Se un uso promiscuo è presunto - ma non espressamente previsto - per quei veicoli che, pur essendo strumentali all'attività (generica) d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa, tale uso promiscuo non è né presunto, né consentito per i veicoli senza i quali l'impresa non possa essere esercitata (cosiddetti autoveicoli strumentali in senso stretto).
In ultima analisi, la Sezione tributaria ha ritenuto che il giudice di merito avrebbe dovuto dare conto della sussistenza o meno di idonea prova documentale, offerta dalla contribuente, circa il suddetto utilizzo dei veicoli in relazione all'integrale deducibilità dei costi sostenuti in relazione ai medesimi.

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