L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Edilizia: tempo determinato e avvio nuova attività

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di Josef Tschoell

La domanda

Si chiede quali siano i limiti quantitativi da rispettare con riferimento a lavoratori assunti a tempo determinato con c.c.n.l. Edilizia Industria. Nello specifico si chiede se, nella fase di avvio di nuove attività, il ricorso ai contratti a termine non può comunque superare il 25% dei rapporti con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forza nell'anno civile precedente all'assunzione (o in forza al momento dell’assunzione in caso di inizio attività nel corso dell’anno) oppure se sono esclusi i predetti limiti ai sensi dell'articolo 23 comma 2 D.Lgs 81/2015 con riferimento appunto alla fase di avvio di nuove attività. In quest’ultimo caso quale periodo temporale è da considerarsi come fase di avvio?

L’accordo del 1° luglio 2014 prevede che il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forza mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione. Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT (borsa del lavoro per il settore edile). A sua volta l’art. 23, D.Lgs. n. 81/2015 esonera dai limiti previsti dalla norma e dalla contrattazione collettiva i contratti stipulati nella fase di avvia di nuove attività. Tuttavia anche tale esonero è legato ai periodi definiti dai contratti collettivi. Di conseguenza, in assenza di una disciplina da parte della contrattazione collettiva (anche territoriale o aziendale) vale il limite stabilito dall’intesa del 1° luglio 2014.

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