Contenzioso

Tassazione separata sull’assegno straordinario dei bancari prepensionati

di Marco Strafile


La Corte di Cassazione con la sentenza 10 agosto 2017, n. 19980 affronta l'argomento che riguarda la determinazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito previsto per i dipendenti del settore del credito.
Tali assegni sono stati introdotti (in base a quanto previsto dall'art. 59, comma 3 della L. n. 449/2017) dal decreto interministeriale n. 158/2000 che ha istituito, presso l'INPS, il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”; oltre alle prestazioni ordinarie il Fondo (art. 5 del D.M. 158/2000) prevede l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale (o in unica soluzione sulla base di apposita richiesta del lavoratore) ed il versamento della relativa contribuzione in favore dei lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
Con riferimento alla misura di tali assegni, l'art. 10 del citato decreto prevede che essi siano costituiti dalla sommatoria dell'importo netto della pensione spettante, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto della pensione di vecchiaia o di anzianità (ora pensione anticipata) e dall'importo delle “… ritenute di legge sull'assegno straordinario”.
Per quanto attiene al primo addendo, trattandosi di importo pensionistico netto, l'Inps procede alla determinazione della prestazione teorica lorda decurtandola delle ritenute, ottenute applicando la tassazione progressiva e giungendo così a definire l'importo netto dell'assegno da erogare. In tal senso l'Istituto previdenziale si era espresso nella circolare n. 55/2001 in cui chiariva che l'importo dell'assegno doveva essere determinato “…al netto dell'IRPEF, calcolata per scaglioni di reddito, secondo la normativa vigente per la generalità dei redditi da lavoro dipendente e assimilato…”.
La Suprema Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali, ricorda innanzitutto come “… la determinazione di incentivi nell'ambito di procedure di prepensionamento va fissata in relazione alla singola disciplina, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento, dettati volta per volta per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori”.
Dopo aver chiarito la specificità delle norme che disciplinano tali strumenti di sostegno al reddito, la Corte di Cassazione si sofferma sui meccanismi di determinazione degli assegni straordinari il cui scopo è quello di “… incentivare l'esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell'anzianità contributiva mancante”; una finalità che si realizza mediante la previsione normativa che stabilisce anche l'aggiunta delle ritenute dovute per legge sull'assegno “… secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all'importo della pensione”.
Pertanto ad avviso della giudice di legittimità è coerente con le richiamate finalità che le ritenute vadano calcolate secondo il regime di tassazione separata (e non quello ordinario progressivo normalmente applicato dall'Inps), che è lo stesso che va applicato all'intero assegno straordinario “… poiché questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l'incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti “prepensionati” la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato”.
Questa differente modalità di determinazione dell'assegno straordinario avrà come effetto quello di aumentarne l'importo netto percepito dai lavoratori, dato che il regime di tassazione separata è generalmente più conveniente rispetto a quello ordinario che prevede l'applicazione delle aliquote progressive.
MARCO STRAFILE

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