Adempimenti

Isee, nel nuovo modello Dsu anche le unioni civili

di Antonio Carlo Scacco

Le unioni civili fanno il loro ingresso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu): è il principale effetto, sia pure di carattere solo formale, conseguente alla approvazione del restyling del relativo modello avvenuto, dopo il secondo anno di operatività, con decreto del Ministero del lavoro del 13 aprile scorso. Riportano infatti le istruzioni che le regole applicabili ai coniugi si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (legge 76/2016). Regole che non si applicano, stando al tenore letterale delle indicazioni ministeriali, alle convivenze di fatto, unioni stabili tra due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi e di assistenza reciproca.

Di recente l'Inps ha ritenuto di escludere gli obblighi contributivi previsti dalle gestioni autonome a carico dei conviventi di fatto dei titolari artigiani e commercianti, anche se destinatari di eventuali utili d'impresa ai sensi del nuovo articolo 230-ter del codice civile (circolare 66/2017). In quel caso, tuttavia, la esclusione era giustificata dalla mancanza di una precisa previsione normativa (necessaria per la incidenza della contribuzione).

La Dsu è la dichiarazione necessaria per calcolare l'Isee ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate (asili nido, diritto allo studio, ecc.), contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a ricostruire la complessiva situazione economica del nucleo familiare. Vale fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione (la Dsu per il calcolo dell'Isee corrente ha invece validità solo per due mesi dalla presentazione). Nella gran parte dei casi si presenta una Dsu semplificata (cosiddetta “Mini”), che comprende solo la prima parte del Modello Base (MB.1) e la prima parte del Foglio componente (FC.1). In altri casi invece deve essere presentato il modello esteso (ad es. quando si richiedono prestazioni per il diritto allo studio universitario, vi siano nel nucleo familiare persone con disabilità ecc.).

Una novità contenuta nelle ultime istruzioni è la precisazione, relativamente alle informazioni richieste al dichiarante per fruire di un calcolo più vantaggioso in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare (Quadro A, seconda sezione, nuclei familiari con figli minorenni), che per attività di lavoro o di impresa svolte per almeno sei mesi nel 2015 (riferite all'anno corrente) si considerano anche i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ed i redditi da lavoro autonomo. Analoga precisazione vale anche per il nucleo familiare di chi calcola la componente aggiuntiva (punto 4.1.2). Non c'è più traccia, invece, tra i redditi da dichiarare ai fini Isee, dei compensi per incrementi della produttività del lavoro, ossia quei compensi erogati ai lavoratori del settore privato assoggettati, entro certi limiti, ad imposta sostitutiva (Mod FC.1 - Quadro FC4).

Ultima rilevante novità concerne il modello di Dsu Isee corrente denominato “MS” (sta per Modello sostitutivo) che può essere presentato per aggiornare una Dsu già acquisita (il dichiarante deve possedere un Isee in corso di validità). Si precisa che la variazione lavorativa che determina la necessità della correzione (ad esempio un licenziamento) deve essere riferita ai 18 mesi precedenti per uno o più componenti il nucleo: il computo del termine si fa prendendo a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell'anno di presentazione della Dsu ordinaria e, a partire da quest'ultimo giorno, devono essere considerati i 18 mesi (così per le Dsu presentate nel 2017 la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 30 giugno 2015).

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