Adempimenti

Compensazioni con via di «fuga»

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Compensazioni verticali (tributo su tributo) a utilizzo libero, anche dopo la conversione del Dl 50/2017. È quanto si ricava dalla lettura combinata del nuovo articolo 3 della manovrina e dalla risoluzione 68/E/2017 sul modello F24 da inviare con i servizi telematici delle Entrate . Si delinea così il quadro normativo in vista dei versamenti delle imposte - senza maggiorazione - in scadenza il 30 giugno.

Compensazioni interne
L’articolo 3 del Dl 50/2017 dopo le modifiche di conversione introduce per i soggetti titolari di partita Iva (vincolati ormai da qualche anno al pagamento degli F24 con modalità telematiche), l’obbligo esclusivo di utilizzare solo i servizi messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate («F24 web» , «F24 online», «F24 cumulativo» e «F24 addebito unico») per compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori, ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Resta in ogni caso escluso dalle nuove regole l’utilizzo in compensazione dei crediti di natura non erariale (ad esempio Inps e Inail) per i quali non vi è l’obbligo del canale telematico delle Entrate.

Il sistema annovera poche eccezioni. Fra queste rimane possibile la compensazione interna o verticale (tributo su tributo) dove è ancora consentito l’invio della delega anche per tramite internet banking (ad esempio Ires a saldo 2016 con primo acconto 2017). Se però al netto delle compensazioni «interne», nella medesima delega residua un ulteriore saldo positivo a credito utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi a debito, allora rientrano in gioco le regole generali con obbligo di transito per i servizi telematici delle Entrate.

I crediti esclusi
È ora ufficiale l’esclusione dai nuovi obblighi anche per i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del Dl 66/2014 e dell’articolo 1, commi 12 e successivi, della legge 190/2014 (« bonus Renzi »). Ma, nell’ipotesi in cui la medesima delega di pagamento accolga anche altri crediti utilizzati in compensazione “esterna”, allora risulta necessario ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia. Si possono utilizzare servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate quando nello stesso F24 vi è una compensazione verticale parziale, con chiusura a debito.

Chi è senza partita Iva
Per i soggetti titolari di partita Iva, salve le eccezioni sopra riepilogate, tutte le compensazioni a zero o parziali con saldo positivo a debito, devono transitare per i servizi telematici dell’Agenzia. Sulla specifica questione si segnala che nel sito delle Entrate alla voce F24 «come effettuare i versamenti» le istruzioni ivi contenute devono ancora essere aggiornate con il Dl 50/2017 convertito. Per i privati invece, solo in caso di F24 a saldo zero è necessario il transito per i servizi telematici dell’Agenzia. Per i modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, si può utilizzare anche l’home banking (cosa non consentita per i titolari di partita Iva), ma non il modello cartaceo (presentazione allo sportello).

Infine rimane possibile gestire il modello F24 senza nessun utilizzo di crediti in compensazione (neppure parziale), ancora con presentazione in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia per qualunque importo anche sopra i mille euro.

I casi

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