L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Controlli a distanza dei lavoratori

di Josef Tschoell

La domanda

Un Ente Regionale appalta a una impresa senza RSU o RSA la gestione di un servizio di call center. Il capitolato prevede che l’appaltante possa effettuare controlli in loco o da remoto sulla prestazione con software e/o registrazione audio delle telefonate. In caso di documentato disservizio, previo invio di verbale di contestazione che identifica il dipendente e trasmissione del file audio, sono previste penali? Si chiede se in tal caso si concretizza la “possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori ex art 4 L. 300/1970”, non per volontà del datore di lavoro, ma per esigenza vincolante del committente pubblico e quali adempimenti dovrebbe adottare la società aggiudicataria per adeguarsi alla L.300/70.

L’art. 4, L. n. 300/1970 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015 dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze...