Controlli a distanza dei lavoratori
L’art. 4, L. n. 300/1970 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015 dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Si ritiene che anche in questo caso, dato l’assenza della rappresentanza sindacale, debba essere richiesta l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il citato art. 4 non prevede che il controllo a distanza debba necessariamente avvenire solamente da parte del datore di lavoro.
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