Non c’è una «scriminante sindacale» per la critica al datore di lavoro
di Carlo Marinelli e Uberto Percivalle
L'esercizio del diritto di critica all'interno del rapporto di lavoro soggiace agli stessi limiti di quelli in generale previsti per la libera manifestazione del pensiero: la continenza formale (la critica deve avvenire in modo misurato e civile) e la continenza sostanziale (ossia la veridicità di quanto esposto, sia pure sotto parametro soggettivo - e realistico - della verità percepita e non di quella assoluta). Tali limiti devono essere opportunamente valutati anche laddove la critica sia avanzata...
Sulla prescrizione dei crediti retributivi dibattito giurisprudenziale ancora aperto
di Paolo de Berardinis e Federico Putaturo