L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Decorrenza preavviso delle dimissioni

di Di Martino Carmela

La domanda

Un lavoratore invia le dimissioni il 1° gennaio 2018 inserendo come data di decorrenza il 16 febbraio 2018. Il CCNL prevede un periodo di preavviso di 30 giorni, così il 1à febbraio 2018 il lavoratore terminerebbe il preavviso. Il datore di lavoro può considerare concluso il rapporto di lavoro al termine del preavviso stabilito dal CCNL, indipendentemente dalla data che il lavoratore ha riportato nel modulo telematico? Oppure, i 15 giorni eccedenti alla durata del preavviso devono ritenersi quale prolungamento unilaterale dello stesso?Pertanto, nel caso riportato, il lavoratore avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni in data 15 gennaio 2018, facendo così decorrere il preavviso dalla data di notifica delle dimissioni on-line al datore di lavoro?

Il lavoratore dipendente è libero di recedere dal rapporto di lavoro, ma così come previsto all'art. 2118 del codice civile è tenuto a dare il preavviso. Per le modalità e durata del preavviso si fa riferimento alla regolamentazione del CCNL applicato, in quanto l'art. 2118 del c.c. letteralmente prevede che il preavviso deve essere dato nel termine e nei modi stabiliti dalle abrogate norme corporative, dagli usi o secondo equità. Fonti inferiori possono derogare le previsioni del CCNL, qualora non...