Distacco del dipendente
In deroga al principio generale della territorialità (lex loci laboris) il dipendente distaccato rimane assoggettato alla legislazione previdenziale del paese di provenienza, previa acquisizione del modello A1, per un periodo massimo di 24 mesi, eventualmente prorogabili. Trascorso tale periodo il lavoratore dovrà assoggettarsi alle regole previdenziali in vigore nel paese ospitante (in aderenza alla regola generale sopra indicata). La circolare INPS 83/2010 ha tuttavia precisato che, nel caso di distacchi consecutivi nello stesso Stato membro, il secondo sarà considerato separato solo se viene rispettato un periodo di interruzione di almeno due mesi. In proposito la decisione della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 (reperibile nella GU della Unione europea del 24 aprile 2010), dispone che “ terminato un periodo di distacco, non può essere autorizzato nessun nuovo periodo di distacco per lo stesso lavoratore, le stesse imprese e lo stesso Stato membro finché non siano trascorsi almeno due mesi dalla data di scadenza del precedente periodo di distacco. In particolari circostanze è tuttavia ammesso derogare a questo principio.”. La risposta al quesito è, pertanto, positiva.