Rapporti di lavoro

Tutto è rimesso al parere del giudice

di Giovanni Negri

La scure della nullità a tutela dell’equo compenso. Il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri mette nelle mani dell’autorità giudiziaria sia la sanzione sia il rimedio. Sarà infatti il giudice a farsi garante del ripristino dell’equilibrio contrattuale tra avvocato e cliente forte. Da una parte annullando la clausola vessatoria, ma lasciando sopravvivere il resto dell’accordo, dall’altra determinando l’importo da corrispondere per riequilibrare il rapporto contrattuale. In questa prospettiva, decisivi saranno i parametri che costituiranno il punto di riferimento obbligati per la remunerazione della prestazione professionale (quantità e qualità del lavoro svolto, contenuto e caratteristiche della prestazione professionale).

Sottolineato che la misura della nullità, secondo l’impostazione del disegno di legge, ha funzione protettiva e quindi gioca solo a vantaggio dell’avvocato, un pacchetto di clausole è già considerato vessatorio. Si va dalla riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni all’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive e gratuite, passando per quelle clausole che mettono a carico del legale ogni rimborso spese.

Se poi da una parte è chiaro il soggetto che subisce le conseguenze dello squilibrio, l’avvocato, dall’altra l’identificazione del cliente forte potrebbe rivelarsi un po’ più ardua, anche se il disegno di legge fa espresso riferimento alle imprese bancarie e assicurative, oltre che a quelle imprese che non rientrano nell’area delle piccole e medie.

In termini di sistema il disegno di legge, si sottolinea, si colloca accanto ad altri provvedimenti tutti dedicati alla tutela del contraente debole per mettere un argine al diverso potere economico, anche sotto il profilo delle asimettrie informative. È il caso, per esempio, della «nullità di protezione» prevista dal Codice del consumo.

Ma è il caso anche del Codice civile che, agli articoli 1341 e 1342 disciplina le clausole vessatorie individuando delle regole applicabili ad ogni tipo di negozio stipulato tra una parte predisponente e il contraente che vi aderisce, senza che però pesi una qualsiasi qualifica professionale. In ogni caso gli articoli del Codice restano applicabili in tutte le situazioni in cui se ne presentano i presupposti.

L’obiettivo del riequilibrio a favore delle parte debole, attraverso lo strumento di una nullità parziale che stralcia la parte critica dal complesso del contratto lasciandone in vigore il resto, è stato poi individuato come meccanismo alternativo a un ripristino più o meno mascherato delle tariffe che sarebbe stato invece assai più problematico ripristinare.

A favore di una categoria che, nel giudizio del ministero della Giustizia, rischia di pagare il conto di una debolezza tutta particolare, determinata anche da un numero elevatissimo di professionisti iscritti all’Albo.

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