Previdenza

Requisito lavorativo per Ape e precoci maturabile in 7 anni

di Fabio Venanzi

La pubblicazione dei decreti attuativi sull’anticipo pensionistico sociale e sui precoci effettuata venerdì scorso, giunge all’indomani della conversione del Dl 50/2017. In particolare, l’articolo 53 di quest’ultimo prevede – con una interpretazione autentica della disposizione contenuta nella legge di bilancio 2017 – che il requisito dei sei anni di attività precedenti la data di decorrenza dell’Ape sociale o dei lavoratori precoci, in entrambi i casi impegnati in lavori particolarmente difficoltosi e rischiosi in modo continuativo, si intende soddisfatto anche se ci sono state interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano svolte nel settimo anno precedente la decorrenza delle prestazioni, per una durata pari ad almeno quella corrispondente all’interruzione complessiva verificatasi nei sei anni. Il periodo di interruzione può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei dodici mesi antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico. In altri termini equivale a dire che il requisito dei sei anni deve essere soddisfatto negli ultimi sette anni precedenti la cessazione.

L’articolo 55-quinquies del Dl introduce una modifica al sistema di tassazione delle rendite corrisposte in Italia da parte della Avs della Confederazione elvetica, maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera. In questo caso gli importi sono assoggettati a ritenuta unica del 5% da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’Avs svizzera li eroga ai beneficiari in Italia. Tali rendite non formano più oggetto di denuncia fiscale nel nostro territorio. La ritenuta verrà ora applicata, sempre dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento, anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (Lpp), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate. Con questa modifica viene equiparato il trattamento del secondo pilastro previdenziale a quello del primo pilastro, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 5%, al posto di quella ordinaria applicata dalle banche italiane.

Inoltre viene previsto che l’esonero dall’obbligo della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, per i soggetti residenti in Italia che prestino la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, sia applicato - con riferimento al conto corrente costituito all’estero per l’accredito di stipendi o altri emolumenti dalle attività lavorative lì svolte e limitatamente a tali somme - anche al coniuge e ai familiari di 1° grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure o deleghe sullo stesso conto corrente.

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