Rapporti di lavoro

Non è richiesto il recepimento nel Ccnl di settore

di Giampiero Falasca

La legge lascia ampio spazio alle parti, individuali e collettive, del rapporto di lavoro per definire le condizioni di attivazione e utilizzo del lavoro agile.

L’accordo individuale

L’accordo tra le parti individuali – singolo lavoratore e datore di lavoro – è il punto di partenza per l’uso di qualsiasi forma di smart working. La legge, infatti, richiede espressamente la sottoscrizione di un’intesa tra questi due soggetti per definire le modalità di esecuzione della prestazione agile.

Il patto deve disciplinare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, stabilendo anche le modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro. Questo è un punto molto delicato, perché il potere direttivo, quando la prestazione si svolge a distanza, non può essere esercitato secondo forme tradizionali, ma deve passare attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione, con molte implicazioni sulla riservatezza e sul controllo a distanza dell’attività lavorativa.

In relazione a questo aspetto, la legge si preoccupa di precisare che l’accordo tra le parti dovrà anche individuare gli strumenti che utilizzerà il lavoratore.

L’accordo può anche riconoscere e disciplinare i tempi di riposo del lavoratore agile. Nell’ambito di questa definizione, potrà essere riconosciuto e regolamentato il diritto alla disconnessione, cioè l’insieme delle misure tecniche e organizzative necessarie da utilizzare per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche. Le parti, quindi, potrebbero individuare delle fasce orarie oppure intere giornate durante le quali il lavoratore agile può e deve restare disconnesso dagli strumenti tecnologici forniti dall’azienda.

L’intesa sul lavoro agile può avere una durata determinata o indeterminata. Nel primo caso, non è possibile recedere prima della scadenza dall’accordo (salvi i casi di giustificato motivo). Nel secondo caso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento, dando un preavviso di 30 giorni (90 giorni, nel caso di lavoratori disabili assunti con il collocamento obbligatorio).

I contratti collettivi

Rispetto all’intesa individuale, quale ruolo possono giocare gli accordi collettivi? La legge non delinea un percorso predefinito, lasciando spazio alle parti sociali di decidere se intervenire o no nella regolazione dell’istituto.

Potranno quindi affermarsi modelli di regolazione collettiva del lavoro agile – come già accaduto prima dell’entrata in vigore della legge - sulla base di intese di primo o secondo livello, finalizzate a definire le regole minime da applicare, in un certo settore, territorio o contesto aziendale, per l’uso del lavoro agile.

Ma potranno anche essere avviati percorsi di smart working svincolati da specifiche intese collettive, e disciplinati unicamente dalle intese individuali.

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