Adempimenti

Agenzia delle Entrate, premi detassabili con incremento stressato

di Matteo Ferraris

L'agenzia delle Entrate, congiuntamente al ministero del Lavoro, ha rilasciato l'attesa circolare (29 marzo 2018, n. 5/E) sulle innovazioni sul welfare aziendale introdotto dalle leggi di Bilancio 2017 e 2018. Con l'occasione, le amministrazioni intervengono nuovamente in tema di detassazione di premi di risultato. Per i premi erogati dal 1° gennaio 2017, infatti, vi sono nuovi limiti: i premi ordinari sono detassabili sino a 3.000 euro e possono essere erogati a soggetti che nell'anno precedente all'erogazione del premio hanno percepito redditi di lavoro dipendenti fino a 80mila euro.
Il potenziamento premiale per il coinvolgimento paritetico dei lavoratori è reso complicato da un'evoluzione legislativa intercorsa a metà anno che ha rimodulato lo strumento incentivante da detassazione a decontribuzione. Sul punto la circolare precisa che la riduzione dell'onere contributivo è applicato anche ai contratti già sottoscritti alla data di adozione dell'agevolazione (24 aprile 2017). Si annota che al paragrafo 1.2 è meglio declinato proceduralmente il contesto in cui è applicabile la specifica agevolazione.
La circolare segue uno schema logico proponendo un commento alle innovazioni normative e, tra queste, assumono grande rilevanza gli ampliamenti a favore della conversione del premio detassabile in strumenti di welfare (sezione 2). La legge di Bilancio 2017 ha consentito di convertire il premio anche con i benefit a valore forfettizzato inseriti nell'articolo 51, comma 4, Tuir (auto, case, prestiti, tessere ferroviarie) e l'Agenzia, con esempi puntuali e molto chiari, ha rappresentato il cross over tra le distinte regole. L'ulteriore innovazione ha comportato il potenziamento dei due pilastri relativi al welfare contrattuale (sanità e previdenza complementare per cui però risulta divergente la tassazione della prestazione). Un punto di attenzione è sollecitato dal punto 4.10 dove l'Agenzia stoppa una prassi secondo cui la prestazione sanitaria è "scambiata" con la cassa entro precisi limiti di contribuzione. L'analisi si completa con la conversione attraverso le azioni.
La rassegna delle innovazioni si completa con le innovazioni in materia di coperture da rischi elevati (le terapie di lungo corso e le malattie gravi note come Long term care e dread disease) oltre alla recente "apertura" in tema di abbonamenti al trasporto locale. La non imponibilità del valore degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale è riservata al lavoratore ma anche ai suoi familiari fiscalmente a carico ed ha il vantaggio di poter essere monetizzata sotto forma di anticipazione o rimborso parziale o integrale della spesa. Sul punto specifico si annota che la norma non identifica – e, quindi, non limita il mezzo di trasporto - mentre la circolare identifica gli abbonamenti agevolabili individuati per rimando alla circolare n. 19/E/2008. È probabile che il maggiore interesse per la nuova misura si concentri sul trasporto ferroviario che più di altri abbonamenti può beneficiare dell'interpretazione che tutela anche i trasporti pubblici con attraversamento di più regioni e non solo nell'ambito della stessa regione. Sono sicuramente agevolabili, quindi, i cosiddetti treni intercity, mentre è auspicabile maggiore chiarezza in relazione all'agevolazione degli abbonamenti ai servizi "frecce" o "italo" che potrebbero non rientrare pienamente nella definizione di servizio pubblico interregionale in quanto regolate a condizioni di mercato. La circolare, a pagina 30, non esclude in modo esplicito tale fattispecie ma si ritiene che il punto debba essa gestito con opportuna prudenza.
Al punto 4.2 viene ribadito un concetto già espresso nella circolare n. 28/E/2016 vale a dire che la strutturazione del premio è libera e disponibile per le parti che devono osservare un mero vincolo (l'incrementalità) introdotto dal regolatore quale mera condizione per l'accesso al beneficio fiscale (e dal 2017 pure contributivo). Innovativo è, poi, il principio rilasciato in taluni interpelli non pubblicati (ad esempio "Delmoform" , interpello n. 904-791/2017) con cui si afferma che la differenziazione di criteri di valorizzazione della performance individuale non è in contrasto con la condizione richiesta dalla legge relativa al conseguimento di obiettivi "aziendali". La cornice regolatoria è collettiva, ma entro tale contesto è possibile modulare gli obiettivi in funzione delle attività individuali che, complessivamente, concorreranno alla determinazione del goal collettivo.
Meno lieta è la chiosa fatta al paragrafo 4.3 in tema di verifica dell'incremento per cui si condiziona l'agevolazione del premio detassabile a un incremento stressato, vale a dire un risultato che risulti migliore "rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo considerato". L'interpretazione avrà un diretto impatto sui premi a durata pluriennale che avessero adottato come benchmark da battere il dato medio del precedente periodo di vigenza del premio. Secondo il nuovo orientamento la misurazione deve avvenire "periodo misurato per periodo misurato". Ancora potenzialmente problematica per i contratti già stipulati è l'indicazione proposta al paragrafo 4.2 nella seconda parte, in cui si introduce l'ipotesi del premio con diversi obiettivi tra loro non alternativi.
L'Agenzia in chiusura fornisce molti chiarimenti operativi e tradisce un'aspettativa. I chiarimenti ammettono di ancorare la detassazione anche ad obiettivi esterni alla singola azienda come capita nell'ambito dei gruppi aziendali. Molto chiare (e utili) le prese di posizione sulla declinazione del criterio di cassa in occasione di erogazione del voucher o la precisazione relativa all'applicabilità del regime fiscale anche nel caso in cui il benefit sia erogato in esecuzione di disposizioni di contratto nazionale. L'attesa (nostra) tradita riguarda la redazione di un piccolo manuale. Vi sono sicuramente molti interpelli non pubblicati. La circolare avrebbe potuto essere l'occasione per fornire una sorta di guida riepilogativa conformemente a quanto già ben fatto per la redazione del 730.

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