Contenzioso

Estinzione dei giudizi per esiguo valore se riguardano le prestazioni previdenziali e non le pretese contributive

di Silavano Imbriaci

Tra le varie misure deflattive del contenzioso di tipo previdenziale, l'articolo 38 comma I, lettera a) del Dl 98/2011 riguarda l'estinzione di diritto dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'Inps, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, e il cui valore non superi complessivamente 500,00 euro; all'estinzione, dichiarata con decreto del giudice, anche d'ufficio, si accompagna il riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente.

La sentenza della Cassazione del 5 aprile 2018, numero 8423 si occupa di tale norma, precisandone l'ambito di applicazione alla luce delle esigenze non solo di deflazione del contenzioso, ma anche di garanzia, operatività e trasparenza dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

La questione, infatti, riguarda l'applicabilità del meccanismo di estinzione d'ufficio alle controversie aventi per oggetto il pagamento di contribuzione previdenziale. Secondo la Cassazione, proprio il fatto che la norma contenga il riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente porta a escludere, da un punto di vista logico, prima di tutto, che si possa trattare di situazioni in cui la pretesa al pagamento di contributi sia azionata dall'istituto previdenziale.

È nei procedimenti relativi alle prestazioni previdenziali invece che si discute di una pretesa economica da riconoscere al privato ricorrente ed è su quelli che in realtà ha voluto incidere la riforma, proprio per abbattere le giacenze del contenzioso previdenziale pendente. L'interpretazione adottata dalla Corte mira al contenuto sostanziale delle posizioni delle parti in causa. È infatti ovvio che da un punto di vista processuale l'ente, nelle cause relative a contributi, assuma la veste di convenuto, in quanto tali controversie si incardinano solitamente nella forma di opposizioni a un atto impositivo proveniente dall'ente previdenziale (cartella di pagamento, avviso di addebito), o comunque in un atto con cui l'interessato reagisce a una richiesta di pagamento di contribuzione attribuibile all'ente previdenziale (come avviene nelle cause di accertamento negativo del credito contributivo accertato in un verbale ispettivo).

Come affermato anche da una consolidata giurisprudenza in punto di ripartizione degli oneri probatori nelle cause contributive, attore in senso sostanziale è e rimane l'istituto previdenziale; e in tal caso, il riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente, volendo applicare anche a questa materia l'estinzione di diritto, porterebbe a un inammissibile e generalizzato riconoscimento del credito contributivo in capo all'ente previdenziale, in palese violazione del diritto di difesa del soggetto obbligato.

La linea interpretativa adottata dalla Corte poi risulta maggiormente omogenea rispetto al contesto in cui è nata la normativa sullo smaltimento dei giudizi in corso. Il legislatore aveva infatti in mente il fenomeno, particolarmente noto in alcune zone del Paese, della proliferazione dei giudizi aventi a oggetto prestazioni previdenziali di valore modesto, spesso riguardanti i lavoratori agricoli, nei quali, rispetto al costo in termini di eccessiva durata del procedimento e peso sul carico del contenzioso pendente, il legislatore ha ritenuto maggiormente conveniente e utile il ricorso a una misura generalizzata di estinzione, quasi in funzione di condono, con il riconoscimento delle pretese dei privati interessati.

Siamo quindi un ambito diverso rispetto alle controversie di carattere contributivo, le quali, peraltro, proprio in relazione alle modalità con le quali l'Inps evidenzia i propri crediti contributivi (in modo periodico, e spesso in sede di verifica di un'attività svolta dal contribuente), hanno un valore complessivo che supera l'importo della singola controversia (che può essere limitata ad es. ad una rata o una annualità rispetto all'obbligo generale).

Concorda infine con la ricostruzione effettuata dalla Corte anche l'attribuzione alla competenza del giudice di pace (articolo 7, comma 3 bis del codice di procedura civile come modificato dalla legge 69/2009), sempre in funzione deflattiva del carico di lavoro dei tribunali, delle cause per interessi o accessori del ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali da parte dell'ente assicuratore, senza alcun limite di valore. Il chiaro riferimento alle controversie per prestazioni e la ratio della norma volta ad alleggerire il peso del contenzioso delle sezioni lavoro dei tribunali, confermano che è su questo tipo di contenzioso previdenziale (in materia di prestazioni) che si è rivolta a più riprese l'attenzione del legislatore in questi ultimi anni.

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